Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 20/3/2008 n. 086/Pres
Articolo 16
Disciplina transitoria
TITOLO III - Procedure di armonizzazione degli strumenti urbanistici vigenti alle prescrizioni del PTR nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 12 della legge
Disciplina transitoria
1. Il presente articolo viene emanato in attuazione dell’art. 61, comma
1, della legge e detta le regole per la formazione degli strumenti di pianificazione
comunale generale ed attuativa e loro varianti, nonché dei piani territoriali
infraregionali e loro varianti, in corso alla data dell’entrata in vigore
della legge, ovvero iniziate successivamente, nelle more dell’adeguamento
di cui all’articolo 12, comma 2, della legge.
2. La procedura di formazione, gli elementi e gli elaborati degli strumenti
urbanistici generali e attuativi e loro varianti in corso alla data di entrata
in vigore della legge è definita sulla base delle norme previgenti; analogamente
è definita sulla base delle norme previgenti la procedura di formazione
degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti, qualora siano
già state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della
legge. La procedura di formazione dei Piani infraregionali e loro varianti in
corso alla data di entrata in vigore della legge è definita sulla base
delle norme previgenti.
3. Si intende avviata la procedura di formazione di nuovi piani e di varianti
agli strumenti urbanistici generali, in presenza della formalizzazione da parte
dell’amministrazione comunale di atto idoneo ad attivarne la predisposizione.
Si intende avviata la procedura di formazione dei piani particolareggiati di
iniziativa privata e loro varianti allorché sia stata presentata al Comune
la proposta del piano o di variante al piano ad opera del privato interveniente.
Analogamente si intende avviata la procedura di formazione del piano particolareggiato
di iniziativa pubblica, o sua variante, in presenza della formalizzazione da
parte dell’amministrazione comunale di atto idoneo ad attivarne la predisposizione.
Si intende avviata la procedura di formazione dei piani infraregionali e loro
varianti, in presenza di formalizzazione da parte della competente amministrazione
di atto idoneo ad attivarne la predisposizione.
4. Le varianti in corso e le varianti derivanti da direttive assunte anteriormente
all’entrata in vigore della legge devono rispettare le previsioni dello
strumento di pianificazione regionale vigente alla data di adozione. Gli strumenti
urbanistici generali comunali e loro varianti adottati prima dell’entrata
in vigore del PTR, sono adeguati alle prescrizioni di PTR, se nel frattempo
entrato in vigore, in sede di approvazione. Oltre alle varianti in corso e a
quelle derivanti da direttive assunte anteriormente all’entrata in vigore
della legge, fino all’adozione del Piano strutturale comunale è
ammessa la formazione di nuove varianti non sostanziali allo strumento urbanistico
generale comunale, ai sensi dell’art. 63, comma 5 lettera a) della legge,
secondo le procedure stabilite dall’articolo 17 del presente regolamento.
Sono inoltre ammesse le varianti derivanti da Accordi di programma di cui agli
articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i e quelle previste
dall’articolo 63, comma 5 lettere b) e c), nonché dal comma 6,
della legge.
5. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici attuativi comunali,
avviata dopo l’entrata in vigore della legge è disciplinata dall’art.
25 della legge medesima, nonché dall’articolo 7, commi da 1 a 7
e comma 8, lett. a) e articoli 8 e 9 del presente regolamento.
6. La procedura di formazione dei Piani territoriali infraregionali e loro varianti,
avviati dopo l’entrata in vigore della legge e fino all’adozione
del Piano operativo dei comuni territorialmente interessati è disciplinata
dagli articoli 12 e 13 del presente regolamento.
7. Le prescrizioni dei Piani particolareggiati approvati antecedentemente l’entrata
in vigore della legge, o le cui procedure in corso alla data di entrata in vigore
della legge sono definite secondo le disposizioni normative previgenti ai sensi
del comma 2, nelle parti in cui incidono su beni determinati, assoggettandoli
a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino l’inedificabilità
assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento
di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono
a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche,
degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal Piano
particolareggiato medesimo.
8. Fino all’approvazione del PSC e del POC, lo strumento urbanistico del
Comune può essere variato con l’Accordo di programma di cui agli
articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i.
9. L’accordo di programma di cui al comma precedente, approvato con decreto
del Presidente della Regione, determina le variazioni del vigente strumento
di pianificazione comunale, nel rispetto del PTR, se vigente, qualora l’adesione
del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza
entro trenta giorni.
10. All’accordo di programma vanno allegati gli elaborati cartacei, cartografici
e, ove richiesto dal Comune, informatici, previsti per i PAC, relativamente
all’ambito oggetto dell’accordo di programma, o, in alternativa,
il progetto preliminare dell’opera oggetto dell’accordo, corredato
dal piano particellare d’esproprio.
11. Qualora all’accordo di programma partecipino privati proprietari delle
aree interessate, l’accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari
aderenti, gli elementi previsti, per la convenzione relativa ai PAC d’iniziativa
privata.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5Articolo 2 - Contenuti minimi del DPP
Articolo 3 - Contenuti minimi del PSC
Articolo 4 - Struttura dei contenuti del PSC
Articolo 5 - Contenuti minimi del POC
Articolo 6 - Salvaguardia
Articolo 7 - Contenuti minimi dei PAC
Articolo 8 - Disposizioni particoalri per i PAC di iniziativa pubblica
Articolo 9 - Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata
Articolo 10 - Disposizioni particolari per i piani e programmi previsti dalle leggi di settore
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici
Articolo 12 - Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prestazioni del Piano Territoriale Regionale
Articolo 13 - Contenuti minimi dei Piani Territoriali Infraregionali
Articolo 14 - Rappresentazione dei piani di settore
Articolo 15 - Regolamento edilizio comunale
Articolo 16 - Disciplina transitoria
Articolo 17 - Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge
Articolo 18 - Documento di Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 19 - Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale
Articolo 20 - Servizi per la pubblicazione e l'accesso ai dati informatizzati
Articolo 21 - Promozione e diffusione di strumenti informatici per la produzione e gestione degli strumenti di pianificazione comunale informatizzati e politiche per la formazione e l'accertamento delle capacità professionali degli operatori
Articolo 22 - Sistema di coordinate
Articolo 23 - Base cartografica
Articolo 24 - Limite amministrativo comunale informatizzato certificato
Articolo 25 - Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi
Articolo 26 - Specifiche tecniche minime per la redazione dei rapporti sullo stato del territorio
Articolo 27 - Disciplina dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio
Articolo 28 - Modifiche
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5
Tabella 1 - Formazione del POC - Capacità insediativa residenziale
Tabella 2 - Formazione del POC - Valori standard degli spazi per attrezzature negli insediamenti residenziali