Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 20/3/2008 n. 086/Pres
Articolo 17
Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge
TITOLO III - rocedure di armonizzazione degli strumenti urbanistici vigenti alle prescrizioni del PTR nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 12 della legge
Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all’art. 63, comma 5, della legge
1. Ai sensi dell’art. 63, comma 5, lett. a) della legge si intendono
per varianti non sostanziali quelle che:
a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano
regolatore vigente;
b) prevedono l’ampliamento delle zone agricole;
c) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C,
D, G, H ed I, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma
restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone
omogenee D, G, H ed I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle
zone omogenee A, B e C, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste,
ferma restando la capacità insediativa teorica di piano;
d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l’indice
di edificabilità territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura,
fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti;
e) hanno ad oggetto l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento
di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di
pubblica utilità e per servizi pubblici;
f) hanno ad oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali;
g) derivano dall’approvazione di Piani comunali di settore, entro i limiti
indicati alle lettere precedenti.
2. Sono parimenti soggette alla procedura prevista dal presente articolo le
varianti di cui all’art. 63, comma 5, lettere b) e c) e comma 6. Agli
effetti del calcolo di comparazione tra residenti e dimensionamento nelle ipotesi
di cui alla lettera b) trova applicazione la metodologia già seguita
nell’ambito di formazione del vigente strumento urbanistico.
3. Il progetto di variante di cui al comma 1 è adottato dal Consiglio
comunale.
4. La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati
è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni
effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi.
Del deposito viene dato tempestivo avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale
della Regione, nonché mediante pubblicazione nell’Albo comunale
ed inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila
abitanti quest’ultima forma di pubblicità può essere sostituita
dall’affissione di manifesti.
5. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni
alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla
variante possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto
a pronunciarsi specificatamente.
6. Il Comune prima dell’approvazione della variante interpella la competente
struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano
interessati beni vincolati dalla Parte seconda del D. Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e raggiunge con le Amministrazioni competenti
le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni
immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato
o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie
con gli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali
funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione
di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.
7. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, il Consiglio comunale si pronuncia
sulle opposizioni ed osservazioni presentate al Comune ed introduce le modifiche
conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali
e alle intese con gli enti di cui al comma precedente ed approva la variante
modificata di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche
parziale. La riadozione é necessaria quando le modifiche comportino,
ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/01, ulteriori vincoli preordinati all’esproprio
o di inedificabilità assoluta.
8. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva
sono inviati all’Amministrazione regionale. Il Comune provvede a pubblicare
la predetta deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. Il rispetto dei limiti indicati dai commi 1 e 2 del presente articolo sono
asseverati con le modalità previste dall’art. 22, comma 4, della
legge.
10. La variante al Piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul BUR, ad opera del Comune, dell’avviso della delibera
del Consiglio comunale di approvazione della variante allo strumento urbanistico.
11. La variante al Piano regolatore sin dalla adozione deve contenere l’asseverazione
geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore, nonché
una valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano, redatta dal Comune tenuto
conto dei criteri generali previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per
quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di
rappresentazione del Piano, allorché nella medesima siano ricompresi
beni tutelati ai sensi della Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
12. La variante medesima contiene la Valutazione di incidenza significativa
sui siti di Rete natura 2000, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore.
13. Il Comune valuta la presenza di eventuali effetti significativi sull’ambiente,
ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, che richiedano l’espletamento della
procedura di VAS.
14. Le varianti di cui ai commi 1 e 2, recepiscono con le necessarie verifiche,
precisazioni ed integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate
e disciplinano l’uso del territorio considerato con strumenti grafici
e normativi che contengono:
a) una relazione che illustra i contenuti della variante nel rispetto dei commi
1 e 2, e contenente nei casi di cui alla lett. f) del comma 1, una motivazione
puntuale della reiterazione dei vincoli;
b) elaborati grafici di progetto che illustrano le previsioni urbanistiche vigenti
e le proposte di modifica;
c) l’esplicitazione della metodologia impiegata per il dimensionamento
nel caso di espansione delle aree residenziali;
d) schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali, ove necessarie;
e) norme tecniche di attuazione, ove necessarie;
f) una relazione di coerenza con il limite di flessibilità, ove previsto;
g) una relazione di coerenza con la normativa di settore e con la pianificazione
sovraordinata.
15. Per gli strumenti disciplinati dal presente articolo trova applicazione
il D.P.G.R. 126/1995 e s.m.i. sino all’adeguamento di cui all’art.
12, comma 2 della legge. In sede di adeguamento di cui all’art. 12, comma
2, della legge, trova invece applicazione, salva diversa e specifica prescrizione
del PTR, l’Allegato 1 al presente regolamento recante i Criteri per il
dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature
e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell’art. 61, comma
4, lettera c) della legge.
Articolo abrogato dall'art. 16 LR 25/9/2015
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5Articolo 2 - Contenuti minimi del DPP
Articolo 3 - Contenuti minimi del PSC
Articolo 4 - Struttura dei contenuti del PSC
Articolo 5 - Contenuti minimi del POC
Articolo 6 - Salvaguardia
Articolo 7 - Contenuti minimi dei PAC
Articolo 8 - Disposizioni particoalri per i PAC di iniziativa pubblica
Articolo 9 - Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata
Articolo 10 - Disposizioni particolari per i piani e programmi previsti dalle leggi di settore
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici
Articolo 12 - Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prestazioni del Piano Territoriale Regionale
Articolo 13 - Contenuti minimi dei Piani Territoriali Infraregionali
Articolo 14 - Rappresentazione dei piani di settore
Articolo 15 - Regolamento edilizio comunale
Articolo 16 - Disciplina transitoria
Articolo 17 - Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge
Articolo 18 - Documento di Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 19 - Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale
Articolo 20 - Servizi per la pubblicazione e l'accesso ai dati informatizzati
Articolo 21 - Promozione e diffusione di strumenti informatici per la produzione e gestione degli strumenti di pianificazione comunale informatizzati e politiche per la formazione e l'accertamento delle capacità professionali degli operatori
Articolo 22 - Sistema di coordinate
Articolo 23 - Base cartografica
Articolo 24 - Limite amministrativo comunale informatizzato certificato
Articolo 25 - Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi
Articolo 26 - Specifiche tecniche minime per la redazione dei rapporti sullo stato del territorio
Articolo 27 - Disciplina dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio
Articolo 28 - Modifiche
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5
Tabella 1 - Formazione del POC - Capacità insediativa residenziale
Tabella 2 - Formazione del POC - Valori standard degli spazi per attrezzature negli insediamenti residenziali