Articolo Normativa

Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 20/3/2008 n. 086/Pres

Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Articolo 24

Limite amministrativo comunale informatizzato certificato

TITOLO IV - Informatizzazione degli strumenti di pianificazione

Limite amministrativo comunale informatizzato certificato

1. La conferenza di pianificazione concorda e determina in maniera certa e univoca la rappresentazione grafica e geograficamente referenziata del limite amministrativo comunale informatizzato certificato, definito, ai fini della pianificazione comunale, nel sistema di coordinate di cui all’art. 22 e sulla base cartografica di riferimento, di cui all’art. 23.
2. Il limite amministrativo comunale informatizzato certificato viene utilizzato come limite geografico per la digitalizzazione dei contenuti in ambiente GIS degli strumenti di pianificazione comunale. La rappresentazione del limite amministrativo comunale informatizzato certificato avviene attraverso strumenti GIS a partire dal dato di ricognizione fornito dall’Amministrazione regionale e rispetta la struttura del dataset definita nel documento di cui all’art. 18 comma 1. Il dato di ricognizione sui limiti amministrativi comunali viene fornito dalla Regione con le modalità descritte all’art. 25. 3
. La rappresentazione grafica e geograficamente referenziata del limite amministrativo comunale informatizzato certificato di cui al comma 1 viene recepita, assieme all’allegata documentazione cartacea ed informatica, nel verbale della conferenza di pianificazione e nell’intesa di pianificazione. Il Comune interessato trasmette la documentazione che attesta il recepimento nell’intesa di pianificazione, insieme agli allegati cartacei ed informatici relativi alla rappresentazione del limite amministrativo comunale informatizzato certificato, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali e alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale.
4. Ai fini di cui all’art. 1, comma 20, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali, decreta la definizione del limite amministrativo comunale informatizzato certificato sulla base dell’intesa di pianificazione. L’intesa di pianificazione, che recepisce l’accordo tra i comuni contermini risultante dal verbale della conferenza di pianificazione, tiene luogo altresì delle deliberazioni dei consigli comunali dei Comuni interessati, di cui all’art. 1 comma 20 lettera b bis) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.
5. La struttura regionale competente aggiorna i dataset generali di rappresentazione dei limiti amministrativi estesi a tutto il territorio regionale sulla base del limite amministrativo comunale informatizzato certificato e rende disponibili gli aggiornamenti attraverso i servizi Web connessi al Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
Articolo 2 - Contenuti minimi del DPP
Articolo 3 - Contenuti minimi del PSC
Articolo 4 - Struttura dei contenuti del PSC
Articolo 5 - Contenuti minimi del POC
Articolo 6 - Salvaguardia
Articolo 7 - Contenuti minimi dei PAC
Articolo 8 - Disposizioni particoalri per i PAC di iniziativa pubblica
Articolo 9 - Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata
Articolo 10 - Disposizioni particolari per i piani e programmi previsti dalle leggi di settore
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici
Articolo 12 - Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prestazioni del Piano Territoriale Regionale
Articolo 13 - Contenuti minimi dei Piani Territoriali Infraregionali
Articolo 14 - Rappresentazione dei piani di settore
Articolo 15 - Regolamento edilizio comunale
Articolo 16 - Disciplina transitoria
Articolo 17 - Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge
Articolo 18 - Documento di Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 19 - Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale
Articolo 20 - Servizi per la pubblicazione e l'accesso ai dati informatizzati
Articolo 21 - Promozione e diffusione di strumenti informatici per la produzione e gestione degli strumenti di pianificazione comunale informatizzati e politiche per la formazione e l'accertamento delle capacità professionali degli operatori
Articolo 22 - Sistema di coordinate
Articolo 23 - Base cartografica
Articolo 24 - Limite amministrativo comunale informatizzato certificato
Articolo 25 - Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi
Articolo 26 - Specifiche tecniche minime per la redazione dei rapporti sullo stato del territorio
Articolo 27 - Disciplina dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio
Articolo 28 - Modifiche
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5
Tabella 1 - Formazione del POC - Capacità insediativa residenziale
Tabella 2 - Formazione del POC - Valori standard degli spazi per attrezzature negli insediamenti residenziali