Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24

Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Articolo 2

Ambito di applicazione della legge

TITOLO I - NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o di Enti Pubblici Territoriali nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica.
2. Le norme della presente legge si applicano, altresì, alle case parcheggio ed ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell’uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati ed idonei alla residenza permanente. 3. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli alloggi: a) - realizzati, recuperati o acquisiti dalle Cooperative Edilizie per i propri soci; b) - realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata; c) - di servizio e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; d) - di proprietà degli Enti Pubblici Previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione per le finalità proprie dell’edilizia residenziale pubblica. 4. Sono esclusi, limitatamente all’osservanza dei criteri relativi all’assegnazione, dall’applicazione della presente legge gli alloggi acquistati o realizzati dai Comuni terremotati con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della Legge n. 219/81. Tali alloggi, accertata, da parte del Comune, l’agibilità di quelli occupati al momento del sisma dagli assegnatari ovvero cessata l’emergenza abitativa derivante dal sisma, saranno assegnati secondo le procedure previste dalla presente legge. 5. Gli alloggi non più idonei per vetustà, per inadeguatezza tipologica e per ubicazione ad essere assegnati come residenza permanente, possono essere temporaneamente o definitivamente sottratti all’assegnazione, mediante deliberazione adottata dall’Ente Gestore, su parere dell’Ente proprietario e previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale.
6. Con la deliberazione di cui al comma precedente l’Ente Gestore determina, altresì, la durata dell’eventuale assegnazione temporanea degli alloggi indicati al precedente quinto comma.
7. La eventuale destinazione temporanea degli alloggi di cui al comma precedente a ricovero provvisorio o case parcheggio è effettuata dal Comune territorialmente competente per i fini previsti al successivo art. 18 e non ha incidenza, tuttavia, sulla percentuale e sul numero complessivo degli alloggi da assegnare nell’anno stabiliti al primo comma del medesimo art. 18. 8. Possono, altresì, essere esclusi, con atto deliberativo dell’Ente Pubblico proprietario, previa autorizzazione della Giunta regionale, e sentito il parere del Comune, quegli alloggi che, per le modalità di acquisizione, di realizzazione, di recupero, previste nelle eventuali convenzioni che ne regolano l’utilizzo, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o dell’utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, si prestino ad usi diversi di quelli propri dell’edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi è, comunque, facoltà del Comune indicare le modalità di destinazione e di individuazione dei soggetti beneficiari.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A

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