Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 3
Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
TITOLO I - NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.(Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica)
1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione
degli alloggi, da possedersi alla data di pubblicazione del bando di concorso,
sono i seguenti:
a) - cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino
di altri Stati è ammesso soltanto se titolare di carta o permesso di
soggiorno, almeno biennale, e se svolge in Italia una regolare attività
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
b) - residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune
o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando
di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio
in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori
emigrati all'Estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo
ambito territoriale. Per attività lavorativa principale si intende l'attività
predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro
complessivo o dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale
da lavoro; c)
- c1) - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso
o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sito
nel Comune cui si riferisce il bando di concorso o in un Comune contermine.
È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, riferita alla
sola unità immobiliare, intesa quale superficie di pavimento misurata
al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio
da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore
a:
1)- 45 mq. per nucleo familiare composto da una o due persone;
2)- 60 mq. per nucleo familiare composto da 3 - 4 persone;
3)- 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;
4)- 85 mq per nucleo familiare composto da 6 persone;
5)- 95 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre.
c2)- non titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su uno o più alloggi siti in qualunque altra località
del territorio nazionale, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari
a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito
nel Comune cui si riferisce il Bando, con riferimento alla zona censuaria con
tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento
delle unità immobiliari urbane di cui al D.L.23 gennaio 1993 n.16, convertito
con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993, n.75, e successive modificazioni,
la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a 5 è trasformata in vani
sulla base di mq. 14 a vano;
c3) – non titolarità di quote parti dei diritti di proprietà
su uno o più alloggi, ovunque ubicati, la cui somma delle rendite catastali
rivalutate sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di
cat. A/3, classe 2, sito nel Comune cui si riferisce il bando, con riferimento
alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al
definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L.23
gennaio 1993 n.16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993, n.75,
e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a
5 è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;
d) - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura
vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici,
con esclusione di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile
ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del
danno;
e) - reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite
vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso. Per reddito annuo
complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi complessivi
di tutti i componenti il nucleo familiare stesso risultanti dall'ultima
dichiarazione dei redditi, al netto degli assegni familiari e dei contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori. Sono esclusi i redditi dei componenti
il nucleo familiare, diversi dall'assegnatario e/o dal coniuge, che, pur
compresi nello stato di famiglia, hanno in altro Comune, posto a una distanza
superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato
domicilio. I redditi derivanti da lavoro dipendente, prodotti dall'assegnatario
e/o coniuge, che svolgono la propria attività lavorativa ad una distanza
superiore a 100 km dal Comune di residenza, sono ridotti del 50 per cento prima
di effettuare la detrazione per figli a carico o per altri componenti il nucleo
familiare. I redditi prodotti dai figli conviventi sono calcolati nella misura
del 70 per cento del loro ammontare. Vanno, altresì, computati tutti
gli emolumenti, indennità, pensione e sussidi percepiti, ivi compresi
quelli esentasse purché continuativi. Ai fini della determinazione del
reddito non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione, assegno
o indennità di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per decorazioni
al valor militare così come disposto dagli artt.1 e 77 del D.P.R. 23.12.1978
n. 915 e dall'art. 5 della legge 08.08.1991 n. 261, nonché quelle
somme percepite una tantum dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad
anni precedenti. Non va, altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità
o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti Pubblici
a favore di componenti del nucleo familiare nei cui confronti sia stata accertata
una riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge
per la concessione dell'assegno mensile di invalidità. Il reddito
stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21
della Legge 457/78, come sostituito dall'art. 2, quattordicesimo comma,
del Decreto Legge 23.01.1982 n. 9, convertito, con modifiche, dalla Legge 25
marzo 1982 n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti
superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo, è
ridotto di euro 516,45 per ogni altro componente oltre i due, con esclusione
dei componenti il cui reddito non viene computato, in quanto hanno in altro
Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per
motivi di lavoro, stabile documentato domicilio, sino ad un massimo di euro
3.098,74. La presente disposizione non si applica ai figli a carico (in quanto
per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata
senza limiti numerici). Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'art.8,
terzo comma, lett. a3.1), il reddito annuo complessivo è costituito dalla
somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi. Il limite massimo di reddito
per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è fissato
in euro 12.702,00 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La Regione aggiorna il limite di reddito per l'accesso ogni biennio sulla
base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nel mese di giugno;
(1)
f) - non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla
legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) - non occupare, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abusivamente
un alloggio di e.r.p.;
h) – non essere già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
i) – avvenuto versamento, da parte di uno dei componenti il nucleo familiare
del richiedente, per almeno un mese, dei contributi ex-gescal di cui all'art.
10 della legge 14.02.1963, n. 60. Tale requisito è richiesto solo in
presenza di bandi di concorso riservato ai lavoratori dipendenti.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o entrambi
i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli
affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno
parte, altresì, del nucleo familiare la persona convivente more uxorio,
gli ascendenti, discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini
fino al secondo grado purchè la stabile convivenza abbia avuto inizio
almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia
dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico. Gli ascendenti,
i discendenti, i collaterali e gli affini sono da considerarsi componenti del
nucleo familiare principale purchè non coniugati e non facenti parte
di altro nucleo familiare prevalente. Si intende per tale quello nei cui confronti
la persona ha un rapporto di parentela o di affinità più stretto.
3. I requisiti debbono essere posseduti, da parte del richiedente e, limitatamente
a quanto previsto dalle precedenti lettere c) , d) , f), g) e h), da parte degli
altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del bando
di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere
in costanza del rapporto. L'Ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti
con periodicità almeno biennale. Il requisito di cui alla lettera e)
deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente
a tale data e deve, altresì, permanere in costanza del rapporto fatto
salvo quanto previsto dall'art. 33. Per le famiglie di nuova formazione,
come definite all'art. 8, terzo comma, lett. a3.1), tutti i requisiti
previsti dal presente articolo debbono essere posseduti esclusivamente da ciascuno
dei nubendi.
4. Particolari requisiti aggiuntivi, possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione
di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità,
ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti
regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti integrativi rispondenti
alle finalità programmatorie, con riferimento anche all'eventuale
anzianità di residenza.
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(1) Lettera modificata dall'art.1, LR 1/7/2008, n. 14.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A