Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24

Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Articolo 28

Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione

TITOLO III- NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

(Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione)

1. Gli Enti Gestori determinano annualmente il canone di locazione degli immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione sulla base dei valori di mercato, escluso i posti macchina di pertinenza degli alloggi.
2. L'assegnazione dei detti immobili è effettuata mediante ricorso all'asta pubblica con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al comma precedente.
3. Il contratto di locazione deve prevedere una cauzione trimestrale e la clausola che l'assegnatario rinunci esplicitamente alla indennità di avviamento alla fine del contratto.
4. Sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione di cui al 1° comma del presente articolo i locali assegnati ad Associazioni di volontariato, benefiche, culturali, sociali e comunque senza fini di lucro. A tal fine gli Enti gestori destinano una percentuale non superiore al 25 % dei locali in loro dotazione in ogni Comune. I canoni relativi ai locali di cui al presente comma sono stabiliti in ragione di euro 1,20 al m.q. per mese ed aggiornati ogni biennio sulla base delle variazioni assolute dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fatte salve le scadenze contrattuali in essere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti Gestori danno disdetta delle assegnazioni in essere ai soggetti che non siano Associazioni di volontariato, benefiche, culturali, sociali ed Enti senza fine di lucro e provvedono all'assegnazione di tali locali esclusivamente con avviso pubblico cui possono partecipare solo le suddette associazioni e gli enti senza scopo di lucro. (1)
5. La Giunta Regionale con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2008, determina le priorità ed i criteri per le assegnazioni alle associazioni di cui al comma precedente ed approva lo schema tipo dell'avviso pubblico ed il modulo tipo della domanda, sentita la Commissione Consiliare competente. Nelle more di detta approvazione non è possibile procedere a nuove assegnazioni. (2)
6. I locali destinati a deposito o garage, realizzati dagli Enti gestori successivamente alla costruzione degli alloggi, sono considerati pertinenze degli stessi anche ai fini della determinazione del canone di locazione. In ogni caso l'incremento del canone che ne deriva non può, comunque, essere inferiore a euro 3,00, euro 6,00, euro 9,00, euro 12,00 e euro 18,00 per gli assegnatari inseriti rispettivamente nelle fasce A), B1), B2), B3), C1) e C2) del primo comma dell'art. 26 della presente legge.
7. In presenza di garage o deposito, gli assegnatari di alloggi inseriti nelle fasce A), B1), B2), B3), C1) e C2) del primo comma dell'art. 26 della presente legge, il cui canone di locazione è determinato in applicazione di una percentuale sul reddito, sono tenuti, comunque, al pagamento di un canone integrativo pari rispettivamente ad euro 3,00, euro 6,00, euro 9,00, euro 12,00 e euro 18,00. Tali importi sono aggiornati annualmente dall'Ente gestore in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
8. In caso di decesso dell'assegnatario di un immobile ad uso diverso dall'abitazione subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 3, secondo comma, previa specifica istanza e verifica dell'effettivo utilizzo dell'immobile.
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(1) Comma modificato dall'art.1, LR 1/7/2008, n. 14.
(2) Comma modificato dall'art.1, LR 1/7/2008, n. 14.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A

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