Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 4
Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
TITOLO I - NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.(Norme per l'emanazione dei bandi di concorso)
1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso
indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare.
2. Il concorso viene indetto, prioritariamente, per i singoli Comuni e, in mancanza
di domande, per ambiti territoriali sovracomunali in conformità con le
direttive emanate dalla Regione in relazione ai provvedimenti di localizzazione
degli interventi costruttivi.
3. I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali,
approvati dai Comuni, previo parere di congruità allo schema tipo di
bando regionale da parte dell'Ater territorialmente competente, debbono
essere pubblicati mediante affissione di manifesti per 60 (sessanta) giorni
utili consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni interessati al bando. Contemporaneamente
copia dei bandi deve essere inviata alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata. In particolare le Amministrazioni Comunali
sono tenute, altresì, a trasmettere copia del Bando alle rappresentanze
diplomatiche o consolari all'estero nelle forme previste dal Ministero
degli Affari Esteri, alle Organizzazioni Provinciali degli Inquilini più
rappresentative sul territorio regionale, alla Prefettura nonché all'A.T.E.R.
ed alla Commissione Provinciale Alloggi competente per territorio. (1)
4. I Comuni dovranno, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione
dei bandi con le idonee forme tra le quali:
· affissione di pubblici manifesti;
· affissione di manifesti nelle sedi decentrate dei Comuni interessati,
nelle bacheche delle sedi centrali delle aziende con più di 50 dipendenti
ubicate nei territori dei Comuni interessati, e nella sede delle A.T.E.R. competenti
e degli altri Enti Pubblici.
5. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei
familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Regione
si riserva di autorizzare, anche su proposta dei Comuni, l'emanazione
di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi nonché
le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più
idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti ed eventuali
specifiche condizioni oggettive e soggettive.
6. I Comuni, in assenza di graduatoria definitiva vigente in dipendenza di un
bando generale, provvedono alla pubblicazione dei bandi di concorso nei 30 giorni
successivi alla data di ricezione da parte dell'Ente appaltante della
comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori. A tal uopo l'Ente
appaltante notifica il verbale di consegna dei lavori al Comune interessato
ed al competente ufficio regionale. Copia della relata di avvenuta pubblicazione
del Bando di concorso deve essere trasmessa nei 15 giorni successivi all'A.T.E.R.
competente per territorio ed all'ufficio regionale competente. In caso
di mancata pubblicazione del bando di concorso da parte del Comune nei termini
suindicati provvede l'A.T.E.R. nei successivi 30 giorni dandone comunicazione
al competente ufficio regionale. Tutti gli oneri sono a carico del Comune. (2)
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(1) Comma modificato dall'art. 1, LR 1/7/2008, n. 14.
(2) Comma modificato dall'art. 1, LR 1/7/2008, n. 14.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A