Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 26
Determinazione del canone
TITOLO III- NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
(Determinazione del canone)
1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi gli assegnatari
vengono collocati nelle seguenti fasce di reddito:
Fascia A)
Per gli assegnatari collocati nella fascia A) di cui al terzo comma dell’art.
23 della presente legge il canone è determinato nella misura del 4,50%
del reddito annuo complessivo del nucleo familiare composto da due persone,
calcolato con le modalità di cui al primo comma dell’art. 24 della
presente legge. Tale percentuale è ridotta dello 0,25% per ogni componente
il nucleo familiare eccedente n. 2 persone, con esclusione dei componenti il
cui reddito non viene computato, in quanto hanno in altro Comune, posto a una
distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile
documentato domicilio, fino ad un minimo del 4%. In ogni caso il canone non
può essere inferiore a euro 18,15 e non superiore al 75% del “canone
base” stesso. Il canone minimo di euro 18,15 è aggiornato annualmente
dall’Ente gestore in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati nella misura del 75%.
Fascia B)
Per gli assegnatari collocati nella fascia B) di cui al terzo comma dell’art.
23 della presente legge il canone è così determinato:
B.1- Canone pari al 75% del “canone base” per gli assegnatari con
reddito inferiore al limite di cui al primo comma, lett. e), dell’art.
3 della presente legge fissato per l’accesso diminuito del 30%. Il canone
per i nuclei familiari fruenti di soli redditi derivanti da lavoro dipendente
o pensioni non può, comunque, eccedere il 5% del reddito complessivo
del nucleo familiare di cui al terzo comma dell’art. 24 della presente
legge.
B.2 - Canone pari al 100% del “canone base” per gli assegnatari
con reddito compreso tra il limite di cui al primo comma, lett. e), dell’art.
3 della presente legge fissato per l’accesso diminuito del 30% ed il limite
di cui al primo comma, lett. e), dell’art.3 maggiorato del 10%. Il canone
per i nuclei familiari fruenti dei soli redditi derivanti da lavoro dipendente
o pensione non può, comunque, eccedere il 6,75% del reddito complessivo
del nucleo familiare di cui al terzo comma dell’art. 24 della presente
legge.
B.3 - Canone pari al 125% del “canone base” per gli assegnatari
con reddito compreso tra il limite di cui al primo comma, lett. e), dell’art.
3 della presente legge maggiorato del 10% ed il limite di cui al secondo comma
dell’art. 33 della presente legge fissato per la decadenza dalla qualifica
di assegnatario. Il canone per i nuclei familiari fruenti dei soli redditi derivanti
da lavoro dipendente o pensione non può, comunque, eccedere il 9% del
reddito complessivo del nucleo familiare di cui al terzo comma dell’art.
24 della presente legge.
Fascia C)
Per gli assegnatari collocati nella fascia C) di cui al terzo comma dell’art.
23 della presente legge il canone è così determinato:
C.1 - Canone pari al 150% del “canone base” per gli assegnatari
con reddito compreso tra il limite di cui al secondo comma dell’art. 33
fissato per la decadenza e tale limite maggiorato del 15%. Il canone per i nuclei
familiari fruenti di soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione
non può eccedere l’11% del reddito complessivo del nucleo familiare
di cui al terzo comma dell’art. 24 della presente legge.
Il canone minimo non può essere inferiore al 100% del “canone base”
di cui all’articolo 25 della presente legge.
C.2 - Canone pari al 175% del “canone base” per gli assegnatari
con reddito compreso tra il limite di cui al secondo comma dell’art.33
maggiorato del 15% ed il limite di cui al secondo comma dell’art.33 maggiorato
del 30% fissato per il rilascio dell’alloggio. Il canone per i nuclei
familiari fruenti di soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione
non può eccedere il 12% del reddito complessivo del nucleo familiare
di cui al terzo comma dell’art. 24 della presente legge.
Il canone minimo non può essere inferiore al 100% del “canone base”
di cui all’articolo 25 della presente legge.
2. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al presente
articolo sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati.
3. I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari degli assegnatari,
con conseguente verifica ed eventuale variazione delle fasce di reddito e dei
canoni di cui al presente articolo sono rilevati dalla anagrafe della utenza
e del patrimonio.
4. La determinazione dei canoni ai sensi della presente legge è effettuata
dagli Enti Gestori a partire dal 1° gennaio 2008.
5. L’Ente gestore nella predisposizione dei bollettini di pagamento dei
canoni di locazione dovrà esplicitarne il calcolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A