Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 24
Elementi soggettivi per la determinazione del canone
TITOLO III- NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
(Elementi soggettivi per la determinazione del canone)
1. Ai fini dell'inclusione degli assegnatari nella fascia di cui al primo
comma, lett.a), dell'art. 26 della presente legge, nonchè ai fini
della determinazione del canone per gli stessi assegnatari il reddito complessivo
del nucleo familiare è determinato dalla somma dei redditi complessivi
di tutti i componenti il nucleo familiare stesso risultanti dall'ultima
dichiarazione dei redditi, al netto degli assegni familiari e dei contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori. Sono esclusi i redditi dei componenti
il nucleo familiare, diversi dall'assegnatario e/o dal coniuge, che, compresi
nello stato di famiglia, hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore
a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato
domicilio. I redditi prodotti dall'assegnatario o dal coniuge, che svolgono
la propria attività lavorativa ad una distanza superiore a 100 km dal
Comune di residenza, sono ridotti del 50 per cento prima di effettuare la detrazione
per figli a carico o per altri componenti il nucleo familiare. I redditi prodotti
dai figli conviventi sono calcolati nella misura del 70 per cento del loro ammontare.
Tali redditi devono derivare esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o
percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità
di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali
e assegno del coniuge separato o divorziato e da eventuali rendite derivanti
da fabbricati e/o da terreni per un importo complessivo non superiore a euro
473,93. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme
percepite a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra e quelle
percepite a titolo di assegni per decorazioni al valor militare, così
come disposto dagli artt. 1 e 77 del D.P.R. 23.12.1978 n. 915 e dall'art.
5 della legge 8.8.1991 n. 261, nonché quelle somme percepite una tantum
dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va,
altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione
corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti Pubblici a favore
di componenti del nucleo familiare nei cui confronti sia stata accertata una
riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge
per la concessione dell'assegno mensile di invalidità.
2. L'inclusione degli assegnatari nelle fasce B) e C) di cui al primo
comma dell'art. 26 è effettuata sulla base del reddito complessivo
familiare, determinato con le modalità di cui alla lettera e), primo
comma, dell'art. 3 della presente legge.
3. Per i nuclei familiari fruenti di soli redditi derivanti da lavoro dipendente
o pensione collocati nelle fasce di cui alle lettera b) e c) del primo comma
dell'art. 26, la determinazione del canone è effettuata sulla base
del reddito complessivo, calcolato ai sensi del primo comma, lett. e), dell'art.
3 della presente legge, ma senza le detrazioni di cui all'art. 21 della
legge n. 457/78, come sostituito dall'art.2, quattordicesimo comma, del
Decreto Legge 23.01.1982 n.9, convertito, con modifiche, dalla Legge 25 marzo
1982 n.94. Eventuali rendite derivanti da fabbricati e da terreni per un importo
non superiore a euro 473,93 in aggiunta ai soli redditi derivanti da lavoro
dipendente o pensione, sono assimilabili a questi ultimi ai fini della sola
determinazione del canone di locazione. (1)
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(1) Comma modificato dall'art. 1, LR 1/7/2008, n. 14.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A