Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 14
Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
TITOLO I - NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)
1. Prima di procedere all'assegnazione degli alloggi, il Comune interessato
richiede alla Commissione di cui all'art. 9 la verifica della permanenza
dei requisiti di cui all'art. 3 e delle condizioni di cui all'art.
8. A tal fine il Comune provvede a richiedere o ad acquisire d'ufficio
la documentazione atta a verificare, nei confronti dei concorrenti che si trovino
collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza
dei requisiti e delle condizioni prescritte. Nel caso di assegnazione di alloggi
riservati a lavoratori dipendenti, il coniuge superstite, cui è stato
attribuito il punteggio di cui all'art. 8, terzo comma punto d), dovrà
dichiarare, con atto di notorietà, di non essersi, nel frattempo, risposato
e di non convivere more uxorio con altra persona.
2. La Commissione procede alla verifica dei requisiti di cui all'art.
3 e delle condizioni di cui all'art. 8. Il requisito di cui alla lett.
e) dell'art. 3 della presente legge deve permanere alla data della assegnazione
con riferimento al limite vigente a tale data. Per i richiedenti di cui al terzo
comma, lett. a3.1) dell'art. 8 la Commissione dovrà accertare l'avvenuto
matrimonio nei termini previsti.
3. Secondo le risultanze acquisite, la Commissione modifica la graduatoria definitiva
escludendo coloro che non hanno più i requisiti prescritti e riducendo
i punteggi nell'ipotesi di mutamenti delle condizioni verificate. La Commissione
comunica agli interessati l'esclusione della graduatoria o la riduzione
del punteggio. Nel caso di mutamento delle condizioni soggettive o oggettive,
di cui al bando di concorso che ha originato la graduatoria, la Commissione
procederà alla attribuzione di nuovi punteggi che, in ogni caso, non
potranno complessivamente superare il punteggio attribuito in sede di graduatoria
definitiva. La verifica della condizione soggettiva di cui al punto a1) del
terzo comma dell'art. 8 va effettuata con riferimento ai limiti delle
classi di reddito pro-capite vigenti alla data dell'assegnazione. (1)
4. Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso in opposizione
da parte degli interessati, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.
La Commissione nei successivi quindici giorni comunica ai ricorrenti le decisioni
assunte e provvede alla eventuale nuova collocazione in graduatoria sorteggiando
la sola posizione del ricorrente fra quelli di pari punteggio nel rispetto,
comunque, dei criteri di cui ai commi 7 e 8 dell'art.8 della presente
legge.
5. Esaurite le attività di cui ai commi che precedono, la Commissione
restituisce tutta la documentazione e copia della graduatoria definitiva al
Comune competente, che provvede alla pubblicazione ai sensi dell'art.
10, primo comma.
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(1) Comma modificato dall'art. 1, LR 1/7/2008, n. 14.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A