Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 39
Sanatoria
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI(Sanatoria)
1. Nei confronti di coloro che occupano senza titolo gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica alla data del 31.10.2007, e che presentino domanda all'Ente
gestore, entro quattro mesi dalla data di ricezione di apposita comunicazione
da parte dell'Ente gestore stesso, quest'ultimo dispone a sanatoria
l'assegnazione in locazione dell'alloggio, in presenza delle condizioni
di cui al comma seguente.
2. L'assegnazione è subordinata:
a) - al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'art.
3 della presente legge fatta eccezione per il reddito che dovrà essere
inferiore al limite di reddito per la decadenza di cui all'art. 33, comma
2, lett. a); (1)
b) - al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare
alla data della domanda;
c) - alla circostanza che : c1) - l'occupazione non abbia sottratto il
godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto
di assegnazione in dipendenza di graduatoria approvata e pubblicata a norma
di legge; c2) -non siano già in corso formali procedure per il rilascio
dell'alloggio per il quale sia già stato individuato il legittimo
assegnatario ancorchè non in possesso del decreto di assegnazione; c3)
- non si tratta di prefabbricati assegnati in dipendenza di sisma o altre calamità
naturali; c4) - che sia stata dichiarata dall'Amministrazione Comunale
e notificata all'eventuale originario assegnatario la decadenza ai sensi
dell'art. 33 della presente legge. In caso contrario gli interessati alla
sanatoria possono beneficiare prioritariamente della riserva di cui all'art.
18 della presente legge;
d) - al recupero, da parte dell'Ente gestore, di tutti i canoni, indennità
di occupazione e spese accessorie dovuti, a decorrere dalla data di occupazione.
Dalla data dell'occupazione fino alla data di presentazione della richiesta
di sanatoria i richiedenti sono tenuti a corrispondere una indennità
pari al 100% del "canone base" di cui all'art. 25 della presente
legge. Successivamente a tale data i richiedenti, nel caso venga accolta la
richiesta di sanatoria, sono tenuti a corrispondere,se più favorevole,
il canone determinato ai sensi dell'art. 26 della presente legge sulla
base della documentazione reddituale relativa a tale ultimo periodo;
e) - al rilascio, da parte dell'occupante, di parti comuni del fabbricato,
nonché di ambienti o superfici non rientranti nell'originaria consistenza
dell'alloggio e delle sue pertinenze eventualmente occupate;
f) - al rispetto dello standard dell'alloggio nei limiti di cui all'art.
16 della presente legge. In caso contrario l'alloggio viene assegnato
provvisoriamente e l'assegnatario inserito d'ufficio nell'elenco
degli alloggi oggetto di mobilità di cui all'art. 20 della presente
legge.
3. I requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente, sono accertati dalla
Commissione di cui all'art. 9.
4. La mancata richiesta di sanatoria nei termini di cui al primo comma comporta
l'attivazione delle procedure previste per la decadenza di cui all'art.
33 della presente legge.
5. Le richieste di sanatoria presentate oltre il termine di cui al primo comma
dell'art. 39 della L.R. n. 31/99 restano valide con conseguente sospensione
delle eventuali procedure per il rilascio dell'alloggio già attivate.
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(1) Comma modificato dall'art. 1, LR 1/7/2008, n. 14.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A