Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 19
Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
TITOLO I - NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
(Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione)
1. Nell'alloggio assegnato possono coabitare le persone di cui al precedente
art.3, secondo comma.
2. E' ammessa, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, l'ospitalità
temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile solo per un
ulteriore semestre, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca
da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato
motivo da valutarsi da parte dell'Ente Gestore. Tale ospitalità
a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro o al mantenimento
dell'alloggio a sanatoria e nessuna variazione di carattere gestionale.
3. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o
dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione
i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art.3, secondo
comma, e secondo l'ordine ivi indicato, purché conviventi da almeno
due anni all'atto del decesso sia anagraficamente che di fatto.
4. In caso di separazione giudiziale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, l'Ente assegnatario e l'Ente gestore provvedono rispettivamente
all'assegnazione o alla eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi
al provvedimento del Giudice. (1)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti l'Ente gestore verifica, al
momento della successione nell'assegnazione o della richiesta di voltura
del contratto, che il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare
siano in possesso dei requisiti prescritti dal 1° comma - lettere a), b),
c), d) ed
f) dell'art.3 e che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo
non superiore a quello indicato al quinto comma dell'art.33 della presente
legge. L'Ente gestore verifica,altresì,se per gli anni precedenti,
per i quali sia stata accertata la convivenza,risulta documentata la situazione
reddituale dei conviventi che richiedono di subentrare nel contratto. In caso
negativo l'Ente procederà a rideterminare i canoni di locazione,
ora per allora, sulla base della relativa documentazione reddituale ed al recupero
delle somme dovute a carico del subentrante.
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(1) Comma modificato dall'art. 1, LR 1/7/2008, n. 14.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A