Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24

Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Articolo 16

Assegnazione e standard dell'alloggio

TITOLO I - NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

(Assegnazione e standard dell’alloggio)

1. La scelta e l’assegnazione degli alloggi viene effettuata tenendo conto del nucleo familiare degli aventi diritto, in rapporto agli standards degli alloggi disponibili, nonché della graduatoria, come disciplinato dai commi che seguono.
2. Di norma non possono essere assegnati alloggi la cui superficie non sia adeguata ai nuclei familiari degli assegnatari ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. c1), della presente legge. Sono ammesse assegnazioni in deroga limitatamente allo standard immediatamente superiore o inferiore ove non siano disponibili alloggi di superficie adeguata ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. c1).
3. Si terrà conto del numero dei componenti il nucleo familiare accertato in sede di verifica dei requisiti a meno che non vi sia stata, nel frattempo, una riduzione ovvero un aumento derivante esclusivamente dalla nascita di figli. A tal fine il responsabile della struttura comunale competente dovrà acquisire d’ufficio i relativi certificati anagrafici aggiornati. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico rilasciato dalla ASL competente, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso alle situazioni familiari in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di adozioni.
4. La scelta degli alloggi avverrà nell’ambito dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria sulla base delle seguenti priorità:
a) – nucleo familiare: si terrà conto del numero dei componenti il nucleo familiare in ordine decrescente;
b) – graduatoria: a parità di numero dei componenti il nucleo familiare si terrà conto della posizione in graduatoria.
A tal fine il responsabile della struttura comunale competente, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al quinto comma dell’art. 14, comunica agli aventi diritto, con lettera raccomandata, il giorno e il luogo per la scelta degli alloggi, definiti d’intesa con l’Ente gestore che fornirà il necessario supporto tecnico. La scelta dell’alloggio deve essere effettuata dall’assegnatario o da persona all’uopo delegata con atto avente sottoscrizione autenticata. In caso di mancata presentazione, senza valida e documentata motivazione, l’assegnatario decade dal diritto di scelta.
5. E’ possibile derogare alle disposizioni di cui al secondo comma solo allorquando non esistono altri richiedenti in graduatoria. In tal caso le assegnazioni sono temporanee ed hanno validità sino al momento in cui sia possibile effettuare il cambio di alloggio. A tal fine gli assegnatari sono inseriti d’ufficio nei programmi di mobilità. In presenza di altri richiedenti in graduatoria, la scelta sarà effettuata nel rispetto delle regole di cui ai commi precedenti.
6. Nei trenta giorni successivi alle scelta il responsabile della struttura comunale competente emetterà i decreti di assegnazione. L’assegnazione è effettuata in locazione semplice.
7. Al provvedimento di assegnazione si applica il dodicesimo comma dell’art.
11 del D.P.R. 30/12/1972, n. 1035.
8. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all’assegnazione solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte della Commissione di cui all’art. 9. In caso di rinuncia ritenuta non adeguatamente motivata la Commissione di cui all’art. 9 comunica all’interessato la esclusione dalla graduatoria assegnando allo stesso un termine di 20 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna controdeduzione la esclusione è da ritenersi definitiva. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l’interessato conserva la posizione in graduatoria al fine della assegnazione degli alloggi che si renderanno successivamente disponibili.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A

Sorry. No data so far.