Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24

Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Articolo 18

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

TITOLO I - NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

1. La Regione anche su proposta dei Comuni interessati può riservare, prima della pubblicazione del bando di concorso, un'aliquota, non superiore al 20 % degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali:
a) sistemazione di famiglie a seguito di pubbliche calamità;
b) sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio per pubblica utilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;
c) sistemazione dei profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n.763;
d) sgombero di unità abitative da recuperare;
e) sistemazioni di famiglie di cui al successivo art.39, secondo comma, lett. c).
1/bis - In presenza di provvedimenti di demolizione per motivi di pubblica utilità delle abitazioni legittimamente assegnate, il Comune potrà estendere la riserva di cui al comma 1, anche successivamente alla pubblicazione del bando. (3)
2. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti di cui all'art. 3. Si avrà riguardo, altresì, alle condizioni di cui all'art. 8.
3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica il reddito da considerare è quello di cui al quinto comma dell'art. 33. Nell'ipotesi in cui l'aspirante all'alloggio riservato non abbia requisiti di cui all'art. 3 il responsabile della struttura comunale competente provvederà ad assegnare allo stesso l'alloggio per un periodo non superiore ad anni due.
4. Una ulteriore aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, è riservata, agli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria) ed ai Vigili del Fuoco. Gli alloggi di cui al presente comma sono assegnati dal Comune in regime di concessione provvisoria in deroga ai requisiti prescritti per l'accesso di cui all'art.3 su designazione nominativa da parte del Prefetto. La concessione termina con il trasferimento dell'assegnatario. L'ammontare del canone concessorio è determinato applicando le disposizioni previste dagli artt. 24 e seguenti della presente legge. Nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario per cause di servizio, l'alloggio potrà essere assegnato in via definitiva al coniuge superstite ovvero ad altro componente la famiglia che ne faccia richiesta e che abbia requisiti di cui all'art. 3. (2)
5. Nel caso in cui l'aliquota di cui al comma precedente sia in tutto o in parte non utilizzata, la residua disponibilità si aggiunge alla riserva del 20 % di cui al primo comma.
6. Una ulteriore aliquota, non superiore al 5%, può essere riservata a favore dei lavoratori emigrati su proposta del Comune competente.
7. Per il procedimento di assegnazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli che precedono.
8. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'art. 34 della legge 26.12.1981, n. 763, è autorizzata dalla Regione, su proposta dei Comuni, nell'ambito dell'aliquota del 20 % stabilita al primo comma del presente articolo.
9. La proposta dei Comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni stessi.
10. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta ed autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale, e non può eccedere il 10% degli alloggi compresi nei nuovi programmi d'intervento. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763/81.
11. Alla scadenza del biennio di cui al terzo comma, ove il reddito annuo del nucleo familiare non abbia superato in ciascuno di tali anni il limite di cui al quinto comma dell'art.33 della presente legge, si applica la disposizione di cui al secondo periodo di tale comma. In caso contrario il responsabile della struttura comunale competente provvederà ad ordinare il rilascio dell'alloggio ai sensi del settimo comma dell'art. 33. (1)
12. L'aliquota del 6% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con il minimo di una unità per ogni intervento, è realizzata con caratteristiche di accessibilità ai sensi della legge 1.9.1989, n. 13 e del D.M. 14.6.1989, n. 236, ed è riservata a nuclei familiari comprendenti persone con ridotta o impedita capacità motoria. Qualora le richieste eccedono le disponibilità potranno essere riservate ulteriori unità immobiliari negli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati o anche nei piani elevati degli edifici provvisti di impianti di ascensore idonei al trasporto di disabili.
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(1) Comma modificato dall'art. 1, LR 1/7/2008, n. 14.
(2) Comma modificato dall'art.27, L.R. 7/8/2009, n. 27.
(3) Comma aggiunto dall'art.27, L.R. 7/8/2009, n. 27.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A