Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 29
Fondo sociale
TITOLO III- NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.(Fondo sociale)
1. Presso l'Amministrazione regionale è costituito un fondo sociale
integrativo di quello istituito dall'art. 11 della legge 9.12.1998 n.
431 da utilizzarsi per la concessione ai conduttori di alloggi in locazione
aventi i requisiti minimi fissati con D.M. 7 giugno 1999 ed eventualmente ridefiniti
dalla Regione o dai Comuni ai sensi del primo comma dell'art. 2 dello
stesso D.M. 7.6.1999 di contributi per il pagamento di canoni di locazione.
2. La spesa occorrente per le esigenze di cui al primo comma è determinata
annualmente con legge di bilancio e farà carico sul Capitolo 22080 -
U.P.B. 0611.02.
3. Il fondo sarà disciplinato con i criteri di cui al "Regolamento
di disciplina del fondo sociale" approvato dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 1333 in data 8.02.2000 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il dieci per cento della somma di cui al secondo comma è riservato
a favore dell'A.T.E.R. per la corresponsione di contributi per cambi alloggi
ad assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di mobilità.
L'entità dei contributi concedibili sarà determinata dalla
Giunta regionale sulla base delle richieste che le A.T.E.R annualmente dovranno
far pervenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Le somme eventualmente non utilizzate a tale fine saranno utilizzate per gli
scopi di cui al primo comma. (1)
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(1) Comma modificato dall'art.1, LR 1/7/2008, n. 14.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A