Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 22
Norme per la gestione della mobilità
TITOLO II - NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA’ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(Norme per la gestione della mobilità)
1. L’Ente Gestore, sulla base della graduatoria di cui al precedente
articolo, provvede alla stipula del nuovo contratto di locazione, che avrà
ad oggetto l’alloggio da individuarsi sulla base delle indicazioni che
seguono, tenuto conto delle esigenze manifestate dall’interessato: a)-
è data priorità all’effettuazione dei cambi fondati su gravi
motivi di salute attraverso l’utilizzazione degli alloggi di risulta e
di nuova costruzione; b)-hanno, altresì, priorità i nuclei monopersonali
in situazioni di sottoutilizzazione che accettano il trasferimento in alloggi
più piccoli; c)- è favorita la scelta della zona di residenza
da parte dell’assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere
o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nell’ambito
dello stesso edificio;
d) può essere concesso il cambio di alloggio per gravi e comprovate difficoltà
ad effettuare il regolare pagamento del corrispettivo di locazione dell’alloggio
assegnato in relazione al reddito;
e) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti
condizioni abitative;
f) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo previsto
per l’assegnazione.
2. Non possono essere eseguiti cambi-alloggi nei confronti degli assegnatari
che si trovino nelle condizioni di cui all’art.33 o di coloro che abbiano
posto in essere gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali.
3. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità,
se non utilizzati per il citato programma entro 6 mesi dall’approvazione
della graduatoria, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.
4. Oltre alla mobilità programmata, su richiesta degli inquilini o su
proposta dell’Ente gestore e del Comune sono consentiti gli scambi consensuali
tra assegnatari, previa autorizzazione dell’Ente gestore, che verifica
le condizioni di cui al secondo comma che precede; sono altresì autorizzati
dall’Ente gestore gli accorpamenti di unità immobiliari contigue
per adeguamenti abitativi degli assegnatari .
5. La mancata stipula, da parte dell’assegnatario di alloggio gravemente
sottoutilizzato, del nuovo contratto di locazione ai sensi del primo comma del
presente articolo costituisce causa di decadenza dall’assegnazione che
sarà pronunciata dal rappresentante legale dell’Ente Gestore con
la procedura di cui all’art. 32.
6. Eguale procedura verrà applicata nell’ipotesi di assegnatario
che non ottemperi al cambio temporaneo in altro alloggio idoneo, per esigenze
di ristrutturazione dell’alloggio occupato, con impegno da parte dell’Ente
gestore di farlo rientrare nell’alloggio ristrutturato ad intervento ultimato.
7. In caso di inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire
normali condizioni di vita per la presenza nel nucleo familiare di portatore
di menomazioni funzionali permanenti di natura prevalentemente motoria, che
comportano una riduzione della capacità lavorativa del 100 % o, per i
minori, la impossibilità a svolgere i compiti della propria età,
riconosciute dalla Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità
civile, il responsabile della struttura comunale competente può assegnare
eventuali alloggi di risulta disponibili, previo adeguamento, da parte dell’Ente
gestore, degli stessi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 14.06.1989 n.
236.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A