Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 13
Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
TITOLO I - NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
(Aggiornamento della graduatoria di assegnazione)
1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino al momento del
suo esaurimento e, in ogni caso, non oltre il termine di anni quattro a decorrere
dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. In presenza
di particolari condizioni, su richiesta del Comune interessato e, previo parere
dell’Ater competente per territorio relativamente ai programmi costruttivi
realizzati dall’Ater stessa, può essere concessa una proroga del
termine di validità della graduatoria di non oltre due anni e per una
sola volta.
2. Entro il termine di un anno antecedente alla data di scadenza della graduatoria
definitiva di cui al primo comma il Comune provvede alla pubblicazione di un
nuovo bando di concorso con le modalità di cui al precedente art. 4.
3. I Comuni qualora non siano pervenute richieste di assegnazione da parte di
residenti possono destinare gli alloggi a cittadini residenti nei comuni contermini
e inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica nel Comune di residenza.
4. Nell’impossibilità di assegnare gli alloggi ai sensi del terzo
comma, i Comuni possono individuare beneficiari provvisori degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica. I beneficiari devono, comunque, essere in possesso
dei requisiti di cui al quinto comma del successivo art. 33, e ad essi verrà
applicato il canone previsto dalla detta norma.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A