Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24

Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Articolo 7

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria

TITOLO I - NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

(Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria)

1. Il Comune cui si riferisce il bando e, in caso di bando sovracomunale, il Comune sede di localizzazione, procede, mediante apposita Commissione, all’istruttoria delle domande dei concorrenti ed alla formazione della graduatoria provvisoria entro 90 giorni dal termine di scadenza della presentazione della domanda. Tale termine è elevato a 120 giorni per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ed a 150 giorni per i Comuni capoluoghi di provincia.
2. La Commissione è istituita con deliberazione della Giunta comunale. E’ composta dal Segretario comunale che la presiede, dal responsabile della struttura tecnica competente del Comune interessato (o suo supplente), da un dipendente dell’A.T.E.R. o suo supplente designato dall’organo competente dell’A.T.E.R. stessa e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini più rappresentative su base provinciale o suo supplente designato unitariamente dalle Segreterie territoriali. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Per la validità della seduta è obbligatoria la presenza del Presidente. In caso di ambiti comprensoriali il Segretario ed il Responsabile della struttura tecnica sono quelli del Comune con maggiore popolazione. La Giunta comunale, per assicurare il rispetto dei tempi di cui al comma precedente può nominare i supplenti, appartenenti agli stessi Uffici, dei componenti della Commissione che partecipano alle sedute solo in assenza dei componenti effettivi. La Giunta municipale definirà i compensi spettanti ai componenti della Commissione entro i limiti di quanto previsto per la Commissione Provinciale di cui al successivo art.9.
3. La Commissione verifica la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l’esistenza della documentazione richiesta. A tal fine la Commissione richiede agli interessati la documentazione mancante; detta documentazione dovrà pervenire nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
4. La graduatoria provvisoria, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, nell’Albo Pretorio del Comune e deve rimanere affissa per 15 giorni consecutivi. Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso. La graduatoria è inviata, a cura del Segretario comunale alle organizzazioni sindacali provinciali degli inquilini.
5. Ai lavoratori emigrati all’Estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Contestualmente alla pubblicazione, il Segretario comunale trasmette alla competente Commissione Provinciale di cui al successivo art. 9 la graduatoria medesima con tutti gli atti e documenti del concorso. In ogni caso, qualora la definizione della graduatoria da parte della Commissione comunale non avvenga nei termini di cui al primo comma, il Segretario Comunale trasmette nei successivi 15 giorni al Presidente della Commissione Provinciale tutti gli atti e documenti del concorso. In tal caso alla definizione della graduatoria provvisoria provvede la Commissione di cui all’art. 9 della presente legge entro 90 giorni per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed entro 120 giorni per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Tale termine è elevato a 150 giorni per i Comuni capoluoghi di Provincia. La graduatoria è formata e pubblicata con le modalità di cui al terzo e quarto comma. La graduatoria è inviata, a cura del Segretario della Commissione Provinciale alle Organizzazioni Sindacali Provinciali degli inquilini. Tutti gli oneri sono a carico del Comune interessato.
7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all’estero, dalla data di ricezione della comunicazione di cui al quinto comma, chiunque vi abbia interesse può produrre ricorso indirizzato direttamente alla competente Commissione Provinciale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A

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