Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3
Articolo 2
Definizioni
CAPO I – Finalità obiettivi e definizioni
Definizioni
1. Ai fini della presente legge ed ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori ordinari e denominata
direttiva europea unificata, si applicano le definizioni che seguono.
2. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti
di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi
o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
3.
I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi
da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica, in cui operano le stazioni appaltanti
come definite dal presente articolo.
4. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del
gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento
di area geografica.
5. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati
per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più
operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura
di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dalla presente legge.
6.
Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per
oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione,
ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato
I della direttiva europea unificata, oppure imitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice l’esecuzione, con qualsiasi
mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione
appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare
o definitivo posto a base di gara. (1)
7. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per «opera»
si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sè esplica
una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il
risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all’allegato
I della direttiva europea unificata, sia quelle di presidio e difesa ambientale
e di ingegneria naturalistica.
8. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi
da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per
l’acquisto, di prodotti.
9. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione
dei servizi di cui all’allegato II della direttiva europea unificata. 10.
Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità alla presente
legge e al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,
l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero
la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di
lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente
e direttamente collegati, nonchè la loro gestione funzionale ed economica,
che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad
eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto
di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità
alla presente legge e al Codice. 11. La «concessione di servizi» è
un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di
servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi
consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato
da un prezzo. 12. L’«accordo quadro» è un accordo concluso
tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici
e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti
da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi
e, se del caso, le quantità previste.
13. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di
acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche
generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante,
limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata ad ogni operatore economico
che soddisfa i criteri di selezione e che ha presentato un’offerta indicativa
conforme al capitolato d’oneri. 14. L’«asta elettronica»
è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico
di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti
taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa
delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata
sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che
hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,
non possono essere oggetto di aste elettroniche.
15. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici
il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto -IVA- è
pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e),
91, 99, 196, 215, 235 del d.lgs. 163/ 06 e successive modificazioni, e che non
rientrano nel novero dei contratti esclusi.
16. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore
stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto -IVA- è inferiore
alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215,
235, del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni che non rientrano nel novero
dei contratti esclusi.
17. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici sottratti in tutto
o in parte alla disciplina della presente legge e quelli non contemplati dalla
presente legge.
18. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore
di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un
ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse
economico - GEIE - costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offre sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere,
la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
19. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori,
o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata,
allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto
pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
20. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento,
con o senza personalità giuridica. 21. Il termine «operatore economico»
comprende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento
o consorzio di essi. 22. L’«offerente» è l’operatore
economico che ha presentato un’offerta. 23. Il «candidato» è
l’operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta
o negoziata o a un dialogo competitivo. 24. Le «amministrazioni aggiudicatrici»
sono le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri
enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
25. L’«organismo di diritto pubblico» è ogni organismo,
anche in forma societaria:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale,
aventi carattere non industriale o commerciale;
b) dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione
è soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione,
di direzione o di vigilanza è costituito da membri dei quali più
della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico.
26. Le «imprese pubbliche»
sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente
o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie,
o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle
norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è presunta
quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo
all’impresa, alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
a) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio
di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
27. Gli «enti aggiudicatori» comprendono le amministrazioni aggiudicatici, le imprese
pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatici o imprese
pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall’autorità competente secondo le norme vigenti.
28. Gli «altri soggetti aggiudicatori» sono i soggetti privati tenuti all’osservanza
delle disposizioni della presente legge.
29. L’espressione «stazione
appaltante» comprende gli enti aggiudicatori.
30. La «centrale di committenza» è un’amministrazione
aggiudicatrice che:
a) acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
altri enti aggiudicatori;
b) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o
servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
31. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una
stazione appaltante su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti
dalla presente legge. Per i soggetti pubblici tenuti all’osservanza del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [e del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42] (2), il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni
di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di
attuazione ed esecuzione.
32. Le «procedure di affidamento» e l’«affidamento»
comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi
di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi
mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di
concorsi di idee. 33. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui
ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta.
34. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore
economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta
soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità
stabilite dalla presente legge.
35. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la
stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo
con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più
soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o
delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; a tale
procedura ogni operatore economico può chiedere di partecipare.
36. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti
consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più
di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura
negoziata.
37. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire
alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale,
dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione
di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in
base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
38. I «concorsi di idee» sono le procedure attraverso cui la stazione
appaltante acquisisce una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento
di un congruo premio.
39. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un
insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato.
Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate
con mezzi elettronici.
40. Un «mezzo elettronico» è un mezzo
che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione
numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione
e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
41. L’«autorità» è l’autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo
6 del d.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni.
42. L’«osservatorio statale» è l’osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo
7 del d.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni.
43. L’«osservatorio regionale» è l’osservatorio
regionale degli appalti e concessioni di cui all’articolo 78.
44.La «consulta» è la consulta regionale degli appalti e concessioni
di cui all’articolo74.
45. L’«accordo» è l’accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round.
46. Il «regolamento statale» è il regolamento di esecuzione
e attuazione di cui all’articolo 5 del d. lgs. n. 163/06.
47. Il «regolamento regionale» è il regolamento di esecuzione
e attuazione della presente legge, di cui all’articolo 4.
48. La «commissione» è la commissione della comunità
europea.
49. Il «vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV -Common
Procurement Vocabulary- , designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti
pubblici adottata dal regolamento CE n. 2195/2002, assicurando nel contempo la
corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della
presente legge derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura NACE di cui all’allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura
CPC, versione provvisoria, di cui all’allegato II della direttiva europea
unificata, ha la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura
CPC.
51. Sono definiti «appalti pubblici sussidiati» quelli comunque fruenti
di un contributo pubblico, in conto capitale o in conto interessi, superiore al
cinquanta per cento dell’importo a base d’appalto.
52. Il «Codice» è il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni.
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(1) Comma modificato dall'art. 27, comma 1 lettera a), LR 30/1/2008, n. 1.
(2) Parole soppresse dall'art. 27, comma 1 lettera a), LR 30/1/2008, n. 1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e obiettiviArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per lindividuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dellesecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
Articolo 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Articolo 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Articolo 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
Articolo 68 bis - Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Articolo 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Articolo 70 - Devoluzioni
Articolo 71 - Esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 72 - Rendiconti
Articolo 73 - Organizzazione della Regione
Articolo 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Articolo 75 - Conferenza dei servizi
Articolo 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Articolo 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Articolo 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Articolo 79 - Obblighi informativi
Articolo 80 - Archivio tecnico regionale
Articolo 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 82 - Certificazioni
Articolo 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Articolo 84 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 85 - Disposizioni finanziarie
Articolo 86 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 87 - Norme abrogate
Articolo 88 - Entrata in vigore