Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3
Articolo 55
Direzione dellesecuzione del contratto
CAPO IV – Realizzazione controllo e collaudo dell’appalto e dell’attività concessa
Direzione dell’esecuzione del contratto
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture,
è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei
casi e con le modalità stabilite, ai sensi dell’articolo 119, comma
1, del Codice, dal regolamento statale, ovvero in caso di delega della relativa
potestà, dal regolamento regionale.
2. Per i servizi e le forniture, le norme regolamentari statali, di cui al Codice,
individuano quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle
prestazioni, per i quali il direttore dell’esecuzione del contratto deve
essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
3. Per i lavori, ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice, il regolamento
statale, ovvero in caso di delega della relativa potestà il regolamento
regionale, stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile
del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.
4. Per l’esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori
costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
5. Se le amministrazioni aggiudicatrici non possono espletare, nei casi di cui
all’articolo 90, comma 6, del Codice e successive modificazioni, l’attività
di direzione dei lavori, essa è affidata nell’ordine ai seguenti
soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di
cui all’articolo 30 del d. lgs. n. 267/2000;
b) il progettista incaricato ai sensi dello stesso articolo 90, comma 6 del
Codice;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste per l’affidamento degli
incarichi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto delle previsioni normative
e regolamentari generali e secondo i propri ordinamenti, individuano il soggetto
responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto,
assegnando la funzione di direttore dei lavori o di direttore dell’esecuzione
del contratto quale responsabile tecnico della fornitura o del servizio appaltato,
previa verifica del possesso in capo allo stesso soggetto affidatario dei requisiti
richiesti in relazione all’oggetto dell’appalto medesimo. La nomina
dei direttori dei lavori o dei responsabili tecnici avviene secondo lo schema
definito con disciplinare tecnico emanato dalla Giunta regionale.
7. In caso di affidamento di incarico di direzione dei lavori a propri dipendenti,
al di fuori dei compiti di istituto, l’amministrazione aggiudicatrice
riconosce un importo ricompreso nella percentuale complessiva di cui all’articolo
11 a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico del singolo
lavoro. Con tale percentuale si intendono compensati anche gli adempimenti legati
alla funzione di responsabile della sicurezza in fase d’esecuzione, ove
necessario, fermi restando i requisiti professionali che il soggetto da incaricare
deve possedere a norma di legge.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 prevede anche l’eventuale compenso
a favore dei propri dipendenti nei casi di affidamento di incarico di responsabile
tecnico dei servizi o delle forniture di particolare rilevanza e difficoltà
che sono estranei ai compiti di istituto.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e obiettiviArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per lindividuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dellesecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
Articolo 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Articolo 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Articolo 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
Articolo 68 bis - Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Articolo 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Articolo 70 - Devoluzioni
Articolo 71 - Esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 72 - Rendiconti
Articolo 73 - Organizzazione della Regione
Articolo 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Articolo 75 - Conferenza dei servizi
Articolo 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Articolo 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Articolo 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Articolo 79 - Obblighi informativi
Articolo 80 - Archivio tecnico regionale
Articolo 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 82 - Certificazioni
Articolo 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Articolo 84 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 85 - Disposizioni finanziarie
Articolo 86 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 87 - Norme abrogate
Articolo 88 - Entrata in vigore