Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3
Articolo 59
Scelta del collaudatore
CAPO IV – Realizzazione controllo e collaudo dell’appalto e dell’attività
concessa
Scelta del collaudatore
1. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre
tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessità e all’importo degli stessi. Per le stazioni
appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati
dalle predette amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture, salvo
che nell’ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile
del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente
ad un solo componente, i funzionari amministrativi che hanno prestato servizio
per almeno cinque anni in uffici pubblici.
2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere
svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di
progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti
al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti
di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore
o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte
di organismi che hanno funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
3. Ai sensi dell’articolo 141 del Codice, il regolamento statale, ovvero,
in caso di delega della relativa potestà, il regolamento regionale, prescrive
per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni
di qualità dell’opera e dei materiali.
4. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3, se i requisiti di progetto sono
espressi anche in forma prestazionale, gli eventuali collaudi riguardano, in
particolare, il controllo delle prestazioni fornite dai vari elementi in opera
specificati nel capitolato.
5. Per i collaudatori non appartenenti alle amministrazioni, l’incarico
è affidato nei modi previsti dalla presente legge. Il contratto di incarico
prevede anche il compenso definito nei modi di cui al Codice. L’amministrazione
aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire nel contratto di incarico,
i modi e i tempi per l’espletamento dell’incarico, nonché
le responsabilità a carico del collaudatore.
6. I collaudatori dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici sono compensati
tenendo conto della responsabilità professionale derivante dall’incarico
affidato e del tempo impegnato per l’espletamento dell’incarico.
L’amministrazione aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire
nell’atto di incarico i modi, i tempi e gli oneri per l’espletamento
dell’incarico. I compensi di cui al presente comma sono disciplinati ai
sensi del disciplinare di cui all’articolo 11.
7. Negli appalti di servizi o forniture le amministrazioni aggiudicatici, ove
ne ricorra la necessità, possono procedere alla nomina di soggetti incaricati
della verifica di regolarità del servizio o della fornitura.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e obiettiviArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per lindividuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dellesecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
Articolo 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Articolo 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Articolo 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
Articolo 68 bis - Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Articolo 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Articolo 70 - Devoluzioni
Articolo 71 - Esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 72 - Rendiconti
Articolo 73 - Organizzazione della Regione
Articolo 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Articolo 75 - Conferenza dei servizi
Articolo 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Articolo 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Articolo 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Articolo 79 - Obblighi informativi
Articolo 80 - Archivio tecnico regionale
Articolo 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 82 - Certificazioni
Articolo 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Articolo 84 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 85 - Disposizioni finanziarie
Articolo 86 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 87 - Norme abrogate
Articolo 88 - Entrata in vigore
