Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3
Articolo 12
Progetti e livelli di progettazione
CAPO II - Organizzazione, programmazione e progettazione dei lavori, forniture
e servizi pubblici
Progetti e livelli di progettazione
1. Il progetto è il documento tecnico-economico costituito da un insieme
di elaborati coordinati, le cui caratteristiche dipendono dal livello
di definizione di volta in volta richiesto in funzione della natura dei lavori
oggetto di appalto, in modo da assicurare comunque il rispetto delle finalità
di cui alla presente legge. La progettazione, in armonia con le finalità
di cui all’articolo 1, assicura: (1)
a) la qualità del lavoro, servizio o fornitura nonché la sua idoneità
prestazionale e funzionale;
b) la manutenzione dell’opera realizzata, la durabilità dei materiali
utilizzati e l’agevole controllo delle prestazioni nel tempo;
c) il rispetto e la compatibilità con il contesto territoriale ed ambientale,
nonché la conformità urbanistica;
d) il miglioramento statico e strutturale dei beni di particolare pregio storico,
artistico o architettonico ubicati in zone a rischio sismico, geologico o idrogeologico;
e) la mitigazione degli effetti ambientali negativi, non eliminabili, prodotti
dalla esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, con particolare
riferimento alla eliminazione o non riproposizione di barriere architettoniche;
f) il rispetto delle norme, regolamenti, indirizzi, nazionali e regionali, emanati
a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri edili;
g) il massimo grado di reimpiego, tecnicamente compatibile, di materie derivanti
anche dal recupero dei rifiuti.
[La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.] (2)
2. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto
dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile, fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli
di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva,
in modo da assicurare:
a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità
relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale, regionale e comunitario.
3. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei
commi 4, 5 e 6 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento se nella fase di progettazione,
in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare,
ritiene le prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
4. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta
della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo
dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della
sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili
indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai
benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare. Il progetto preliminare deve inoltre
consentire l’avvio della procedura espropriativa.
5. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene gli elementi necessari ai fini
del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in
una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali,
nonchè delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto;
in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche
delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi
da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione;
negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle
caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali,
tecnici ed economici previsti in progetto nonchè in un computo metrico
estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi,
sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo riferito
al tariffario regionale. Quando l’appalto è affidato sulla base
di un progetto definitivo, dello stesso fanno parte il capitolato speciale e
l’analisi dei prezzi non inclusi nel tariffario regionale.
6. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che
ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione
e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme
delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari estratti dal tariffario
regionale corrente e dall’analisi dei singoli prezzi non compresi nel
tariffario regionale stesso. Esso è redatto sulla base degli studi e
delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi
e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultano
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve
essere corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle
sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi
e la gradualità stabiliti dal regolamento statale, ovvero, in caso di
delega di tale potestà, dal regolamento regionale.
7. Per ciò che concerne criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica
dei vari livelli di progettazione, si fa riferimento, ai sensi dell’articolo
93, comma 7, del Codice, al regolamento statale ovvero, in caso di delega della
relativa potestà, al regolamento regionale.
8. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza
e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri
relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza se previsti ai sensi del decreto legislativo n.
494/96, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte
a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in
ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi,
analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
9. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell’esecuzione
dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità
e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
10. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all’attività di progettazione è autorizzato ai
sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
11. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
12. Il responsabile del procedimento individua con atto motivato, in ragione
delle peculiarità dell’opera e nel rispetto dei principi e delle
disposizioni nazionali, comunitarie e regionali vigenti, i livelli di progettazione
necessari per la redazione del progetto da appaltare nonché la tipologia
dei documenti e i relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto.
13. Per gli appalti di servizi e forniture il responsabile del procedimento
individua, nel rispetto dei principi e delle disposizioni nazionali e comunitarie
vigenti, gli elaborati documentali idonei all’appalto da espletare nonché
i relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto.
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(1) Commma modificato dall'art. 27, comma 1 lettera b), LR 30/1/2008, n. 1.
(2) Frase soppressa dall'art. 27, comma 1 lettera b), LR 30/1/2008, n. 1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e obiettiviArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per lindividuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dellesecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
Articolo 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Articolo 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Articolo 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
Articolo 68 bis - Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Articolo 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Articolo 70 - Devoluzioni
Articolo 71 - Esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 72 - Rendiconti
Articolo 73 - Organizzazione della Regione
Articolo 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Articolo 75 - Conferenza dei servizi
Articolo 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Articolo 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Articolo 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Articolo 79 - Obblighi informativi
Articolo 80 - Archivio tecnico regionale
Articolo 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 82 - Certificazioni
Articolo 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Articolo 84 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 85 - Disposizioni finanziarie
Articolo 86 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 87 - Norme abrogate
Articolo 88 - Entrata in vigore