Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3
Articolo 25
Raggruppamenti temporanei e consorzi
CAPO III – Indicazione e svolgimento della gara per l’affidamento dell’appalto e della concessioneRaggruppamenti temporanei e consorzi
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende
una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza
i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori
non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando
di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale
si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della
stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si
intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue le prestazioni
di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici,
i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello
in cui gli operatori economici eseguono il
medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara
laprestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di
concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento
ovvero gli imprenditori consorziati hanno, ai sensi dell’articolo 37,
comma
3, del Codice, i requisiti indicati nel regolamento statale ovvero, in caso
di delega della relativa potestà, nel regolamento regionale.
4. Nel caso di forniture o servizi, nell’offerta devono essere specificate
le parti del servizio o della fornitura che sono eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
5. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la
loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante,
nonchè nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori
di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori
di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione
delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti
di cui all’articolo 40 del Codice e successive modificazioni, sempre che
siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della
categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati, ciascun
mandante deve possedere i requisiti previsti per
l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente,
ovvero alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori
riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale se ha partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi
di cui all’articolo 24, comma 2, lettera b, sono tenuti a indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in ogni altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
In caso di inosservanza, si applica l’articolo 353 del codice penale. (1)
8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di
cui all’articolo 24, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti.
In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta dagli operatori economici
che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti
e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale
stipula il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto
ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
10. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l’annullamentodell’aggiudicazione
o la nullità del contratto, nonchè l’esclusione dei concorrenti
riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento relative allo stesso appalto. (1)
11. Se nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrano,
oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali, e se una o più di tali opere
supera altresì in valore il quindici per cento dell’importo totale
dei
lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente
dai soggetti affidatari. In tali casi i soggetti che non sono in grado di realizzare
le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo,
raggruppamenti temporanei di tipo verticale disciplinati ai sensi dell’articolo
37, comma 11, del Codice e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento
statale, che definisce, sempre ai
sensi del predetto articolo 37, comma 11, anche l’elenco delle opere di
cui al presente comma. Per le stesse speciali categorie di lavori, che sono
indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere
artificiosamente suddiviso in più contratti.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo,
l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. (2)
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori
economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa
procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico
mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei
mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli
atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo,
o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti
capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione
degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia
ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero se si tratta di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto
con altro operatore economico che è costituito mandatario nei modi previsti
dalla presente legge e dal Codice purchè ha i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo
tali
condizioni la stazione appaltante può recedere dall’appalto. (1)
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero se si tratta di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indica altro operatore economico subentrante
che è in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è
tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè
questi hanno i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire. (1)
20. Entro i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 36 del Codice
e successive modificazioni, possono partecipare alle procedure per l’affidamento
di contratti pubblici anche i consorzi stabili.
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(1) Comma modificato dall'art. 27, comma 1 lettera g), LR 30/1/2008, n. 1.
(2) Comma sostituito dall'art. 27, comma 1 lettera g), LR 30/1/2008, n. 1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e obiettiviArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per lindividuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dellesecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
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