Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3
Articolo 58
Collaudo tecnico amministrativo
CAPO IV – Realizzazione controllo e collaudo dell’appalto e dell’attività
concessa
Collaudo tecnico amministrativo
1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento statale, ovvero,
in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale, determinano
le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite
a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore
alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento statale, ovvero, in caso
di delega di detta potestà, il regolamento regionale, disciplinano il
collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità
a quanto previsto dalla presente legge e dal Codice.
3. Con riferimento agli appalti di opere pubbliche, il regolamento statale,
ovvero, in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale,
definiscono le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato
il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione
dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità
dell’opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato
sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce, altresì, i requisiti
professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura
del compenso ad essi spettante, nonchè le modalità di effettuazione
del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti,
del certificato di regolare esecuzione.
4. E’ fatto divieto affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi
e contabili.
5. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato
di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al primo
comma. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino ad euro cinquecentomila
il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;
per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è
in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo
con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è
comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5, è obbligatorio il collaudo in corso
d’opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’articolo
130, comma 2, lettere b) e c) del Codice e successive modificazioni;
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento di cui al comma 1.
7. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento
esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei
lavori, verificando il rispetto della convenzione.
8. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione
del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione
e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, comma 2, del codice civile.
9. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore
risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorchè
riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
10. Le attività afferenti al collaudo statico di cui alla legge 5 novembre
1971, n. 1086 e alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, non sono comprese
nell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo di cui al presente articolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e obiettiviArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per lindividuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dellesecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
Articolo 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Articolo 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Articolo 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
Articolo 68 bis - Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Articolo 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Articolo 70 - Devoluzioni
Articolo 71 - Esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 72 - Rendiconti
Articolo 73 - Organizzazione della Regione
Articolo 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Articolo 75 - Conferenza dei servizi
Articolo 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Articolo 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Articolo 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Articolo 79 - Obblighi informativi
Articolo 80 - Archivio tecnico regionale
Articolo 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 82 - Certificazioni
Articolo 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Articolo 84 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 85 - Disposizioni finanziarie
Articolo 86 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 87 - Norme abrogate
Articolo 88 - Entrata in vigore