Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3
Articolo 10
Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
CAPO II - Organizzazione, programmazione e progettazione dei lavori, forniture
e servizi pubblici
Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei
concorsi
1. E’ istituito, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello
nazionale e comunque, dei principi generali dell’ordinamento giuridico,
il fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione
dei concorsi di idee e di progetto delle opere pubbliche di comuni, province,
comunità montane e relativi consorzi, rivolti alla mitigazione delle
condizioni di disagio e di emergenza sociale, economica ed ambientale nonché
di predisposizione allo sviluppo. Il fondo è alimentato da quote pari
all’ uno per cento degli stanziamenti annuali per le opere pubbliche regionali
e degli analoghi stanziamenti degli enti che intendono accedere al fondo.
2. I contributi erogabili dal fondo di cui al comma 1 sono destinati agli enti
locali e sono rivolti al finanziamento:
a) delle spese di progettazione delle opere pubbliche da realizzare con priorità
nei comuni con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti, nella misura
minima del cinquanta per cento del costo effettivo di progettazione preliminare
definitiva ed esecutiva delle indagini occorrenti;
b) delle spese di redazione di studi di fattibilità e di progetti preliminari
relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico di particolare importanza
strategica per lo sviluppo regionale e per interventi da appaltare con il sistema
della concessione o della finanza di progetto;
c) delle spese di assistenza tecnica per l’elaborazione di programmi integrati
di intervento, che coinvolgono una pluralità di soggetti attuatori in
un ambito territoriale sovra comunale;
d) delle forme di sostegno tecnico-finanziario per l’espletamento dei
concorsi di idee e di progettazione finalizzati alla valorizzazione della qualità
architettonica ed ambientale delle opere il cui importo stimato non è
inferiore ad euro duecentomila.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), possono anche essere erogati
per opere inserite in programmi di interventi intercomunali o che soddisfano
un bacino di utenza sovra comunale, indipendentemente dal vincolo del numero
di abitanti.
4. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono restituiti dalle amministrazioni
beneficiarie che ottengono per la medesima opera altro finanziamento pubblico
comprensivo delle spese di progettazione ed affluiscono al fondo regionale.
5. Le modalità istitutive del capitolo di bilancio relativo al fondo
e la relativa dotazione finanziaria spettano al Consiglio regionale. I procedimenti
amministrativi relativi alle richieste avanzate dai soggetti legittimati sono
disciplinati con disposizione della Giunta regionale su proposta dell’assessore
ai lavori pubblici d’intesa con l’assessore al bilancio.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e obiettiviArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per lindividuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dellesecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
Articolo 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Articolo 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Articolo 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
Articolo 68 bis - Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Articolo 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Articolo 70 - Devoluzioni
Articolo 71 - Esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 72 - Rendiconti
Articolo 73 - Organizzazione della Regione
Articolo 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Articolo 75 - Conferenza dei servizi
Articolo 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Articolo 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Articolo 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Articolo 79 - Obblighi informativi
Articolo 80 - Archivio tecnico regionale
Articolo 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 82 - Certificazioni
Articolo 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Articolo 84 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 85 - Disposizioni finanziarie
Articolo 86 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 87 - Norme abrogate
Articolo 88 - Entrata in vigore