Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3
Articolo 61
Accordo bonario
CAPO IV – Realizzazione controllo e collaudo dell’appalto e dell’attività concessa
Accordo bonario
1. Per i lavori pubblici affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori, ovvero dai concessionari, se a seguito dell’iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera
può variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci
per cento dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti
al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano le riserve iscritte fino al momento del loro
avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente
l’importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile
del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più
breve tempo possibile la propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilità e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento
del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni
di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita
commissione, affinchè formuli, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni
dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta
motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove
la costituzione della commissione, indipendentemente dall’importo economico
delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta
motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto
ricevimento.
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito,
entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma
3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le
riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale
indicazione del componente di propria competenza.
8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica
in relazione all’oggetto del contratto, per i quali non ricorre una causa
di astensione ai sensi dell’articolo 51 codice di procedura civile o una
incompatibilità ai sensi dell’articolo 62, comma 6, nominati rispettivamente
uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le
riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati,
contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico, entro
dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente
di propria competenza nell’ambito dell’amministrazione aggiudicatrice
o dell’ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso
di carenza dell’organico.
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina,
alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più
diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato
il contratto.
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a
carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a
ogni membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli
enti aggiudicatori nella misura massima del cinquanta per cento dei corrispettivi
minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000,
n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.
11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di
assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo
bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma
12 e il comma 17. Le parti nell’atto di conferimento possono riservarsi,
prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali
pareri necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone
entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto
che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle
forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri
occorrenti o ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provvede alla nomina
del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del
responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata
dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina
del componente della commissione, si applica il comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di
euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento
è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente
della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì
promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo
economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di
euro in cui non è promossa la costituzione della commissione, la proposta
di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai
sensi del comma 13, si applica il comma 12.
16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo
bonario di cui al comma 12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.
17. Dell’accordo bonario accettato, è redatto verbale a cura del
responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
18. L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno
natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi
al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell’accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le
parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo bonario.
21. Se sono decorsi i termini di cui all’articolo 58 senza che sia stato
effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori,
il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile
del procedimento istanza per l’avvio dei procedimenti di accordo bonario
di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili,
anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari,
nonchè ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali,
se a seguito di contestazioni dell’esecutore del contratto, verbalizzate
nei documenti contabili, l’importo economico controverso è non
inferiore al dieci per cento dell’importo originariamente stipulato. Le
competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell’esecuzione
del contratto.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e obiettiviArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per lindividuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dellesecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
Articolo 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Articolo 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Articolo 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
Articolo 68 bis - Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Articolo 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Articolo 70 - Devoluzioni
Articolo 71 - Esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 72 - Rendiconti
Articolo 73 - Organizzazione della Regione
Articolo 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Articolo 75 - Conferenza dei servizi
Articolo 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Articolo 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Articolo 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Articolo 79 - Obblighi informativi
Articolo 80 - Archivio tecnico regionale
Articolo 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 82 - Certificazioni
Articolo 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Articolo 84 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 85 - Disposizioni finanziarie
Articolo 86 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 87 - Norme abrogate
Articolo 88 - Entrata in vigore