Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3

Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania

Articolo 7

Programmazione

CAPO II - Organizzazione, programmazione e progettazione dei lavori, forniture e servizi pubblici

Programmazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici si dotano di un programma triennale e di un elenco annuale in cui sono individuati separatamente i lavori, i servizi e le forniture che si intendono realizzare ed acquisire attraverso contratti di appalto o di concessione.
2. Il programma triennale e l’elenco annuale di cui al comma 1 sono redatti secondo gli schemi definiti dalla Giunta regionale e approvati contestualmente al bilancio di previsione.
3. Possono essere inseriti nell’elenco annuale :
a) gli appalti di lavori se corredati di un livello progettuale preliminare approvato;
b) gli appalti di forniture e servizi corredati del livello progettuale definito con regolamento regionale.
4. L’inserimento dell’appalto nel programma triennale è presupposto per la concessione di finanziamento pubblico.
5. Gli appalti di importo inferiore ad euro centomila per i quali non vi è richiesta di finanziamento pubblico, possono essere realizzati anche se non inseriti nel programma triennale.
6. Un lavoro, servizio o fornitura non inserito nel programma triennale può essere affidato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizza risorse già previste tra i mezzi finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili da accertate economie e per interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi o dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti statali o regionali, ovvero da atti adottati a livello comunitario.
7. Il programma triennale e l’elenco annuale, nonchè le eventuali loro variazioni, allorché approvati dall’organo competente, sono inviati all’osservatorio regionale che ne dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito informatico della regione Campania.
8. Il programma triennale identifica in modo puntuale, sintetico e con ordine di priorità, l’oggetto di ogni singolo appalto che si intende realizzare ed il relativo costo complessivo presunto. Sono comunque prioritari gli appalti inerenti lavori, servizi e forniture riferiti alla manutenzione e al recupero del patrimonio edilizio e ambientale esistente, gli appalti di completamento, gli appalti finalizzati alla mitigazione o eliminazione di barriere architettoniche, gli appalti da affidarsi a mezzo di finanza di progetto. L’inserimento degli appalti nel programma triennale è preceduto da un’analisi dei bisogni e da uno studio di fattibilità. Con regolamento regionale sono stabiliti i contenuti minimi dell’analisi dei bisogni e dello studio di fattibilità, con riferimento anche alla compatibilità ambientale e all’utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili.
9. L’elenco annuale identifica gli appalti di lavori, servizi e forniture che si intendono bandire nell’esercizio finanziario cui esso si riferisce e specifica le caratteristiche essenziali degli stessi, previo accertamento da parte del responsabile del procedimento della conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, della disponibilità finanziaria e della dotazione del livello progettuale propedeutico.
10. Le opere possono essere di norma finanziate sulla base di progetti preliminari approvati secondo le modalità fissate dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e obiettivi
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per l’individuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dell’esecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
Articolo 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Articolo 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Articolo 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
Articolo 68 bis - Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Articolo 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Articolo 70 - Devoluzioni
Articolo 71 - Esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 72 - Rendiconti
Articolo 73 - Organizzazione della Regione
Articolo 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Articolo 75 - Conferenza dei servizi
Articolo 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Articolo 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Articolo 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Articolo 79 - Obblighi informativi
Articolo 80 - Archivio tecnico regionale
Articolo 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 82 - Certificazioni
Articolo 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Articolo 84 - Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa
Articolo 85 - Disposizioni finanziarie
Articolo 86 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 87 - Norme abrogate
Articolo 88 - Entrata in vigore