Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3
Articolo 11
Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
CAPO II - Organizzazione, programmazione e progettazione dei lavori, forniture
e servizi pubblici
Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
1. Le amministrazioni aggiudicatici non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento
dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione
aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità
per il pagamento dei corrispettivi con riferimento alla normativa vigente in
materia. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio
deve comprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori se si
intende affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Per i corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai
soggetti di cui all’articolo 13 si fa riferimento alla normativa vigente
in materia.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai
fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento,
applicando la normativa vigente in materia.
4. Una somma fino al due per cento dell’importo posto a base di gara di
un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice e successive
modificazioni, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità
e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento
adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e
gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori.
La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità
e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene
conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni
da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni
che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono
economie. I soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c),
del Codice possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
5. Il trenta per cento del compenso professionale, o la diversa percentuale
dello stesso prevista dalla normativa vigente in materia, relativo alla redazione
di un atto di pianificazione comunque denominato, è ripartito con le
modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell’amministrazione
aggiudicatrice che lo hanno redatto.
6. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale,
le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore
al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie
alla stesura dei progetti preliminari, nonchè dei progetti definitivi
ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto
ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento
e dei piani generali di sicurezza se previsti ai sensi del decreto legislativo
494/96, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonchè all’aggiornamento
e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti d’intervento già
esistenti di cui è riscontrato il perdurare
dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Per le opere
finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il
ricorso al credito, l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare
anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate
dall’ente mutuatario.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e obiettiviArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per lindividuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dellesecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
Articolo 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Articolo 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Articolo 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
Articolo 68 bis - Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Articolo 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Articolo 70 - Devoluzioni
Articolo 71 - Esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 72 - Rendiconti
Articolo 73 - Organizzazione della Regione
Articolo 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Articolo 75 - Conferenza dei servizi
Articolo 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Articolo 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Articolo 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Articolo 79 - Obblighi informativi
Articolo 80 - Archivio tecnico regionale
Articolo 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 82 - Certificazioni
Articolo 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Articolo 84 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 85 - Disposizioni finanziarie
Articolo 86 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 87 - Norme abrogate
Articolo 88 - Entrata in vigore