Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3
Articolo 56
Varianti in corso di esecuzione del contratto
CAPO IV – Realizzazione controllo e collaudo dell’appalto e dell’attività
concessa
Varianti in corso di esecuzione del contratto
1. Ferma restando la normativa vigente in tema di varianti progettuali in sede
di offerta, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei
casi stabiliti dal Codice.
2. Il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà,
il regolamento regionale, determinano gli eventuali casi in cui, nei contratti
relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche
servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto
di quanto previsto nei successivi commi e in quanto compatibili.
3. Per gli appalti di opere pubbliche, le varianti in corso d’opera possono
essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente
se ricorre uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento,
o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti
e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera
o di sue parti e sempre che non alterano l’impostazione progettuale;
a) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all’osservatorio statale, all’osservatorio regionale e al progettista.
4. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 3, lettera e). Nel caso di appalti aventi a oggetto la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi
e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso
d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 3 gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sono contenuti
entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per gli altri
lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportano un
aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione,
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera
e alla sua funzionalità, semprechè non comportano modifiche sostanziali
e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute
e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento
relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera.
6. Ove le varianti di cui al comma 3, lettera e), eccedono il quinto dell’importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione
del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario
iniziale.
7. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo
al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del dieci per cento
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
8. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto
dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e obiettiviArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per lindividuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dellesecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
Articolo 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Articolo 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Articolo 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
Articolo 68 bis - Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Articolo 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Articolo 70 - Devoluzioni
Articolo 71 - Esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 72 - Rendiconti
Articolo 73 - Organizzazione della Regione
Articolo 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Articolo 75 - Conferenza dei servizi
Articolo 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Articolo 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Articolo 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Articolo 79 - Obblighi informativi
Articolo 80 - Archivio tecnico regionale
Articolo 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 82 - Certificazioni
Articolo 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Articolo 84 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 85 - Disposizioni finanziarie
Articolo 86 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 87 - Norme abrogate
Articolo 88 - Entrata in vigore
