Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3
Articolo 68 bis
Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con la legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 47, contiene, tra le altre, alcune norme che interessano il prelievo sui rifiuti urbani.
L’art. 33, infatti, a comma 1, dispone che “il termine di cui all’articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 2008”.
Per comprendere la portata di tale norma, che riguarda gl’interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, occorre richiamare il disposto del suddetto art. 7, secondo il quale“in deroga all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all’articolo 4”.
La norma del c.d. “milleproroghe”, che non appare del tutto chiara, sembra, quindi, rinviare l’obbligo di coprire integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti al 2009.
Inoltre, l’art. 7 del D. L. n. 61 del 2007, stabilisce una deroga alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 238, del D. Lgs. n. 152 del 2006, che, però, non è stata ancora attuata a causa della mancata emanazione del regolamento previsto dal comma 6 dello stesso art. 238, che dovrà determinare i criteri generali di definizione delle componenti dei costi e di determinazione della tariffa in discorso.
L’art. 33-bis del “milleproroghe” , invece, è stato aggiunto in sede di conversione e riguarda la tanto controversa questione relativa al pagamento dei prelievo sui rifiuti da parte delle istituzioni scolastiche statali.
Lanorma dispone, infatti, che, a partire dall’anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni una somma pari a 38,734 milioni di euro, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 238 del D. L. n. 152 del 2006. Pertanto, a partire dal 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato art. 238.
Anche tale norma, quindi, riprende espressamente soltanto l’art. 238 del 2006, senza considerare in alcun modo che, ad oggi, i comuni continuano ancora ad applicare la Tarsu o la tariffa di igiene ambientale (TIA).
L’art. 33-bis, precisa, inoltre, che criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell’ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
La norma, pur mostrando lo sforzo di risolvere l’annosa questione relativa al pagamento del prelievo sui rifiuti da parte delle istituzioni scolastiche statali, tuttavia, non sembra idonea a superare definitivamente tale problema.
Gli ostacoli potrebbero sorgere per determinare l’importo da attribuire ai vari istituti, anche se l’art. 33-bis, precisa che i criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell’ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Non si può negare, altresì, che l’importo non appare sufficiente a coprire il costo relativo al servizio. La somma di 38,734 milioni di euro, è rimasta, infatti, quella concordata dai rappresentanti delle Autonomie Locali e dal Ministero della pubblica istruzione, nel corso delle riunioni tenutesi il 22 marzo e 6 settembre 2001.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e obiettiviArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per lindividuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dellesecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
Articolo 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Articolo 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Articolo 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
Articolo 68 bis - Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Articolo 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Articolo 70 - Devoluzioni
Articolo 71 - Esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 72 - Rendiconti
Articolo 73 - Organizzazione della Regione
Articolo 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Articolo 75 - Conferenza dei servizi
Articolo 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Articolo 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Articolo 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Articolo 79 - Obblighi informativi
Articolo 80 - Archivio tecnico regionale
Articolo 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 82 - Certificazioni
Articolo 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Articolo 84 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 85 - Disposizioni finanziarie
Articolo 86 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 87 - Norme abrogate
Articolo 88 - Entrata in vigore