Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3
Articolo 17
Lavori, servizi e forniture in economia
CAPO III – Indicazione e svolgimento della gara per l’affidamento
dell’appalto e della concessione
Lavori, servizi e forniture in economia
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere
effettuate: mediante amministrazione diretta;
a) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia, le stazioni appaltanti operano
attraverso un responsabile del procedimento.
3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali
e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio
delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto
la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni
avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a euro duecentomila.
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa
complessiva superiore a euro cinquantamila.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante,
con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti
categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili e non è possibile realizzarle con
le forme e le procedure previste all’articolo 36 della presente legge
e agli articoli 121 e 122 del Codice;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a euro centomila;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento
delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto
o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità
e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere
anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori
è corredato dall’elenco dei lavori da eseguire in economia per
i quali è possibile formulare una previsione, ancorchè sommaria.
8. Per lavori di importo superiore a euro quarantamila euro e fino a euro duecentomila,
l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi
di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di
importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a
euro centotrentasettemila per le amministrazioni aggiudicatici di cui all’articolo
28, comma 1, lettera a), del Codice e per importi inferiori a euro duecentoundicimila
per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b),
del Codice. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie
previste dall’articolo 28 del Codice, con lo stesso
meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248 del Codice.
10. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione
all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente
individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo
alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso
all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò è ritenuto necessario o conveniente per
conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi
non previste, se non è possibile imporne l’esecuzione nell’ambito
del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei
relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene
e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a euro ventimila e fino
alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario,
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono
in tale numero soggetti idonei, individuati sulla
base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture il cui costo complessivo
è inferiore ad euro ventimila è consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia, deve essere
in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale
ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate
con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori
economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti
che ne fanno richiesta, che sono in possesso dei requisiti di cui al periodo
precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno
annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni
di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito
di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata
allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati
nel rispetto del presente articolo, nonchè dei principi in tema di procedure
di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dalla presente legge
e dal Codice.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e obiettiviArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per lindividuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dellesecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
Articolo 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Articolo 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Articolo 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
Articolo 68 bis - Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Articolo 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Articolo 70 - Devoluzioni
Articolo 71 - Esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 72 - Rendiconti
Articolo 73 - Organizzazione della Regione
Articolo 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Articolo 75 - Conferenza dei servizi
Articolo 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Articolo 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Articolo 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Articolo 79 - Obblighi informativi
Articolo 80 - Archivio tecnico regionale
Articolo 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 82 - Certificazioni
Articolo 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Articolo 84 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 85 - Disposizioni finanziarie
Articolo 86 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 87 - Norme abrogate
Articolo 88 - Entrata in vigore