Legge Regionale Campania 27/2/2007 n. 3
Articolo 28
Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
CAPO III – Indicazione e svolgimento della gara per l’affidamento dell’appalto e della concessione
Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità
tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti
modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e
dell’uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture
prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date
e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi
di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi
sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione
della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo,
o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di
qualità;
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa
individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore
o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonchè degli
strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente
non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo
ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purchè
tale organismo acconsenta, se i prodotti da fornire o il servizio da prestare
sono complessi o devono rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato;
il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio
e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest’ultimo per
il controllo della qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi
o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti
concretamente responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati,
stabiliti, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del Codice, dal regolamento
statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento
regionale, delle misure di gestione ambientale che l’operatore può
applicare durante la realizzazione dell’appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti
del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il
materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone
per eseguire l’appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intende subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei
beni da fornire, la cui autenticità è certificata a richiesta della
stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti
o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza,
i quali attestano la conformità dei beni con riferimento a determinati
requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d’invito
quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto;
l’amministrazione deve tener conto dell’esigenza di protezione dei
segreti tecnici e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1 possono essere provati in sede di gara mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del DPR n. 445/2000;
al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria
a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
5. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera rispettati, in ogni caso, i requisiti tecnici prescritti anche quando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art. 27, comma 1 lettera i), LR 30/1/2008, n. 1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e obiettiviArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Attuazione della legge
Articolo 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Articolo 6 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 7 - Programmazione
Articolo 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Articolo 9 - Barriere architettoniche
Articolo 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Articolo 11 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Articolo 12 - Progetti e livelli di progettazione
Articolo 13 - Attività di progettazione
Articolo 14 - Verifica e validazione dei progetti
Articolo 15 - Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Articolo 16 - Appalti integrati
Articolo 17 - Lavori, servizi e forniture in economia
Articolo 18 - Interventi di urgenza e somma urgenza
Articolo 19 - Bandi, avvisi e inviti
Articolo 20 - Tutela della legalità negli appalti
Articolo 21 - Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla bsicurezza del lavoro
Articolo 22 - Qualificazione degli operatori economici.
Articolo 23 - Qualificazione nei contratti misti
Articolo 24 - Selezione degli operatori economici
Articolo 25 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
Articolo 26 - Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Articolo 27 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 28 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 29 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 30 - Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Articolo 31 - Elenchi di operatori economici
Articolo 32 - Concessione di lavori pubblici
Articolo 33 - Promotore
Articolo 34 - Tipologia e oggetto del contratto
Articolo 35 - Procedure per lindividuazione degli offerenti.
Articolo 36 - Procedure aperte e ristrette
Articolo 37 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 38 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 39 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 40 - Accordi quadro
Articolo 41 - Dialogo competitivo
Articolo 42 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo 43 - Criterio del prezzo più basso
Articolo 44 - Criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
Articolo 45 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 46 - Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 47 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Articolo 48 - Commissioni giudicatrici
Articolo 49 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 50 - Disciplina economica del contratto
Articolo 51 - Clausole contrattuali speciali
Articolo 52 - Tutela dei lavoratori
Articolo 53 - Disposizioni in materia di sicurezza
Articolo 54 - Garanzie e assicurazioni
Articolo 55 - Direzione dellesecuzione del contratto
Articolo 56 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Articolo 57 - Subappalti
Articolo 58 - Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 59 - Scelta del collaudatore
Articolo 60 - Albo regionale dei collaudatori
Articolo 61 - Accordo bonario
Articolo 62 - Arbitrato
Articolo 63 - Programmazione regionale
Articolo 64 - Forme di intervento finanziario regionale
Articolo 65 - Piano annuale di finanziamento
Articolo 66 - Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Articolo 67 - Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Articolo 68 - Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
Articolo 68 bis - Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui e rimborso capitale e interessi
Articolo 69 - Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Articolo 70 - Devoluzioni
Articolo 71 - Esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 72 - Rendiconti
Articolo 73 - Organizzazione della Regione
Articolo 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Articolo 75 - Conferenza dei servizi
Articolo 76 - Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Articolo 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Articolo 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Articolo 79 - Obblighi informativi
Articolo 80 - Archivio tecnico regionale
Articolo 81 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 82 - Certificazioni
Articolo 83 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Articolo 84 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 85 - Disposizioni finanziarie
Articolo 86 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 87 - Norme abrogate
Articolo 88 - Entrata in vigore